Conferimento delle funzioni dirigenziali, procedura da attivare e necessaria motivazione nella scelta.

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Ci siamo occupati di recente ( nomine dirigenziali: la maschera dell’avviso pubblico e l’accordo sottostante )  del malvezzo del politico di turno che, per giustificare la designazione del “preferito” predispone procedure fittizie di bandi pubblici per poter “mettere le carte a posto”.

Nell’articolo richiamato, poi, il collega Pino Napolitano dava conto del commento pubblicato sul Sole 24 ore del 13 aprile da Pasquale Monea sui rischi penali derivanti dall’affidamento di incarichi senza test” preventivi”.

Giunge, oggi, a concludere il quadro, Cass., sez. L, 14/04/2015, n. 7495 che, dopo aver dato conto della natura privatistica del rapporto di lavoro dirigenziale, ribadisce il pensiero già acutamente esternato nel precedente post.

Ricorda il Collegio, che gli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all’art. 97 della Costituzione, obbligano la pubblica amministrazione a valutazioni anche comparative, all’adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte, sicché, ove l’amministrazione non abbia fornito nessun elemento al riguardo, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile. Non essendo peraltro configurabile un diritto soggettivo a conservare – o ad ottenere – un determinato incarico di funzione dirigenziale, in sede giudiziale va controllato che il mancato rinnovo o il mancato conferimento dell’incarico sia avvenuto nel rispetto delle garanzie procedimentali previste, nonché con l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede.

E questo è quanto. Almeno per il momento.

Michele Orlando

P.A.sSIAMO

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