“Schiamazzi dei clienti rumorosi? Responsabilità del gestore del locale”

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Nuova sentenza della Suprema Corte sul disturbo del riposo e  della quiete pubblica con condanna del gestore del locale per violazione del’art. 659, comma primo, Codice penale.

La III Sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 12967/2015 del 17.12.2014, ha condannato il legale rappresentante di una società che gestiva un locale con diffusione di musica ad alto volume, all’esterno dello stesso esercizio, provocando schiamazzi e rumori, causando in tal modo disturbo alla quiete ed al riposo dei residenti.

Il gestore, a seguito di condanna del Tribunale di Torino per violazione dell’art. 659, c. 1 del Codice penale, aveva proposto appello per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza del 7 marzo 2013.

La Corte, nell’assumere il provvedimento, ha rilevato che oramai è giurisprudenza costante della Cassazione che “il gestore di un esercizio commerciale è responsabile del reato di cui all’art. 659, primo comma,cod. pen., per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza (sez. 1, 28 febbraio 2003, n. 16886; sez. 1, 27 marzo 2008, n.17779; sez. 1, 30 settembre 2009, n. 40004)”.

Pertanto, qualora gli schiamazzi o i rumori avvengano all’interno dell’esercizio il gestore del locale ha il dovere di assolvere l’obbligo giuridico di controllo degli avventori, impedendo comportamenti in contrasto con le norme di polizia, al fine di tutelare la quiete pubblica ed il riposo delle persone; deve evitare che gli avventori causino rumori o schiamazzi e giungere fino all’allontanamento degli stessi o richiedere l’intervento delle forze di polizia.

E’, altresì, configurabile la responsabilità del conduttore del locale qualora tali inconvenienti avvengano all’esterno del locale; in tal caso, per contestare la responsabilità del gestore, occorre dimostrare che non abbia esercitato il potere di controllo e che il danneggiamento accertato sia riconducibile a tale omissione.

 

  C.te a. r. Dr. Michele Pezzullo

vedi anche: Disturbo della quiete pubblica: il potere di controllo del gestore del locale

 

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