Concorsi pubblici – Trattamento di dati personali dei partecipanti alle procedure concorsuali – FAQ del Garante Privacy

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Il Garante per la protezione di dati personali, con provvedimento del 9 ottobre 2025, ha adottato le nuove FAQ, condivise con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  in materia di trattamento di dati personali dei partecipanti alle procedure concorsuali per finalità di pubblicità e trasparenza, alla luce delle recenti disposizioni normative.

Vediamo, qui di seguito, le indicazioni interpretative:

1)     Quali dati personali devono essere oggetto di pubblicazione online nell’ambito delle procedure concorsuali e selettive?

Le FAQ confermano che possono essere pubblicati online le graduatorie finali recanti i dati personali dei soli partecipanti risultati vincitori da aggiornarsi solo in caso di eventuale scorrimento della graduatoria

Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati devono pubblicare il nome e il cognome dei vincitori, oltre eventualmente alla data di nascita in caso di omonimia, nonché la posizione in graduatoria

2)     Come le amministrazioni devono assolvere all’obbligo di pubblicare i dati personali contenuti nelle graduatorie finali nell’ambito delle procedure concorsuali e selettive?

La normativa che ha istituito il Portale InPa a partire dall’anno 2023 ha stabilito che le pubbliche amministrazioni e gli enti locali sono esonerati dall’obbligo di pubblicazione delle procedure concorsuali in Gazzetta Ufficiale.

Tale obbligo è stato sostituito dalla pubblicazione sul Portale InPa dell’apposito avviso di avvenuta pubblicazione della graduatoria finale del concorso a cura dell’amministrazione procedente nel proprio sito istituzionale.

Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l’impugnativa.

3)     Possono essere pubblicate online la graduatoria di merito, quella risultante dall’applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando

Secondo il provvedimento del Garante le graduatorie di merito, le graduatorie con i titoli e quelle su cui si applicano riserve non sono oggetto di pubblicazione online ma sono messe a disposizione dei soli partecipanti alla procedura, anche in un unico documento, tramite il Portale InPA e in un’area del sito dell’amministrazione procedente ad accesso riservato ai soli partecipanti, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati.

4)     Quali dati delle graduatorie, all’esito della procedura concorsuale, sono oggetto di comunicazione ai partecipanti alla procedura tramite l’area ad accesso riservato sul Portale InPA e sul sito dell’amministrazione procedente?

Le amministrazioni devono  mettere a disposizione dei partecipanti alla procedura alcuni dati personali essenziali di coloro che abbiano superato la prova e, comunque, i soli dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle predette finalità, e relativi dunque al nome, al cognome, alla posizione attribuita in graduatoria e al punteggio derivante dalle prove e dai titoli, dando conto della mera ricorrenza di eventuali riserve previste dal bando o di titoli di preferenza o precedenza, senza specificarne la natura (ad es., con l’indicazione di un asterisco). Ciò in quanto tali informazioni potrebbero rivelare dati relativi alla sfera personale degli interessati nonché condizioni di salute dei partecipanti medesimi o di propri familiari.

Spetta, in ogni caso, all’amministrazione procedente, in qualità di titolare del trattamento e, nella prospettiva del principio di responsabilizzazione, valutare in concreto la necessità di adottare specifiche misure di ulteriore minimizzazione dei dati.

Non possono, invece, essere oggetto di consultabilità, con le modalità sopra descritte, gli altri atti predisposti dalle commissioni di concorso, nonché eventuali ulteriori informazioni e documenti (quali, elaborati tecnici, verbali, valutazioni dei titoli di preferenza) ovvero tutti gli altri atti presupposti contenente elementi tenuti in conto dalle commissioni per l’adozione dei relativi atti valutativi, che pure costituiscono atti del procedimento.

5)     Possono essere pubblicati i dati personali dei candidati non risultati vincitori della procedura concorsuale o selettiva?

Le FAQ hanno ribadito che I dati relativi agli idonei non vincitori non possono essere pubblicati. Essi dovranno essere pubblicati online, in base alla legge, solo allorquando l’amministrazione proceda all’aggiornamento delle graduatorie finali con lo scorrimento degli idonei, per l’effetto dichiarati vincitori.

Non devono invece essere pubblicati online i dati personali dei candidati non risultati vincitori (tra cui, in particolare, quelli degli idonei e dei non idonei o degli assenti).

La partecipazione a una selezione concorsuale e il relativo esito, eventualmente anche in costanza di altro rapporto di lavoro, costituiscono infatti informazioni che, anche nella prospettiva di tutelare la sfera privata della persona, meritano adeguata protezione, in particolare tenuto conto degli specifici rischi per gli interessati nonché della maggiore esposizione delle informazioni sul web, specie in presenza dell’indicizzazione e riutilizzabilità dei dati.

6) Può l’amministrazione pubblicare online la ricorrenza dei titoli di preferenza o precedenza in relazione a singoli candidati?

L’informazione circa la ricorrenza dei titoli di preferenza o precedenza non deve essere pubblicata online. I titoli di preferenza e precedenza costituiscono, infatti, informazioni riferite alle specifiche condizioni soggettive riguardanti i candidati o i loro familiari, che devono essere trattate dall’amministrazione, in base alle norme applicabili, per la stesura della graduatoria finale e devono essere valutate dall’amministrazione per la verifica dei requisiti professionali previsti dalla legge (cfr. art. 5 del d.P.R. n. 487 del 1994).

La circostanza per cui, inoltre, talune di tali condizioni siano particolarmente delicate – come, tra le altre, quella di appartenere “alla categoria di cui alla legge n. 68 del 1999”, di essere “mutilato o invalido civile o per servizio”, “orfan[o] dei caduti o  figli[o] dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato oppure “figli[o] degli esercenti le professioni sanitarie […] deceduti in seguito all’infezione da SarsCov-2 contratta nell’esercizio della propria attività” (art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487), essendo le stesse relative allo stato di salute degli interessati o di loro familiari – può comportare la possibilità di ricavare informazioni relative anche allo stato di salute del candidato o dei suoi familiari, la cui diffusione è espressamente vietata.

Peraltro, anche il mero riferimento a corpi normativi che notoriamente sono riferiti a benefici e garanzie per l’assistenza, l’integrazione sociale e lavorativa di persone disabili o di loro familiari (come la legge n. 104 del 1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” o la legge n. 68 del 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) può rivelare informazioni sullo stato di salute di una persona.

7) Può l’amministrazione pubblicare online la ricorrenza di cause di esclusione o ammissione con riserva in relazione a singoli candidati?

No. Ancorché tali informazioni possano essere trattate dall’amministrazione, in base alle norme applicabili, anche per la stesura o l’aggiornamento della graduatoria, non ricorrono tuttavia i presupposti per la diffusione online di tali dati. L’eventuale annotazione, anche attraverso l’uso di acronimi, in corrispondenza di specifici nominativi all’interno della graduatoria finale destinata alla pubblicazione online, dà luogo a una diffusione, non prevista dalla legge, di informazioni comunque non necessarie rispetto alle finalità di pubblicità legale e trasparenza amministrativa degli esiti della procedura.

Non possono essere diffuse, inoltre, informazioni relative a condanne penali e reati (cfr. artt. 10 del Regolamento e 2-octies del Codice), acquisite dall’amministrazione anche nell’ambito delle verifiche tramite il casellario giudiziario ai sensi del d.P.R. 445/2000, né l’indicazione dell’ammissione con riserva per giudizi pendenti anche di carattere amministrativo.

La diffusione di tali informazioni può, infatti, compromettere pericolosamente l’identità personale e la reputazione degli interessati, circostanza peraltro amplificata in ragione dei richiamati rischi connessi alla maggiore esposizione delle informazioni sul web, la loro indicizzazione e la potenziale riutilizzabilità anche da parte di terzi in contesti diversi.

8) Possono essere pubblicati online i dati personali contenuti negli atti endoprocedimentali dei concorsi e delle selezioni?

No, in base alla normativa vigente devono essere oggetto di pubblicazione online i soli dati personali contenuti nelle graduatorie finali e non anche quelli contenuti negli atti o nei documenti a carattere endoprocedimentale.

Resta fermo che, invece, il diario delle prove, il punteggio conseguito, l’eventuale convocazione alle prove e l’elenco dei candidati che hanno superato la prova, con i relativi punteggi, devono essere messi a disposizione dei partecipanti alla procedura in un’area ad accesso riservato, utilizzando le specifiche funzionalità del Portale InPA.

Sono fatti salvi gli specifici casi previsti dalla legge in ambiti particolari che, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 2-ter del Codice, prevedono la diffusione dei dati personali contenuti in taluni specifici atti endoprocedimentali .

 9) Può l’amministrazione pubblicare online gli esiti delle prove orali con l’elenco dei candidati esaminati?

No. Gli esiti delle prove orali, con l’elenco dei candidati esaminati, non sono oggetto di pubblicazione online ma sono affissi al termine di ogni sessione giornaliera d’esame nei luoghi fisici in cui si è svolta la prova e rimangono pubblicati fino al termine di ciascuna giornata.

 10) Può l’amministrazione, attraverso il bando di concorso o un proprio regolamento, prevedere la pubblicazione di dati personali diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa di settore?

No. Seppure il bando di concorso pubblico possa considerarsi un atto amministrativo generale, tale atto non può introdurre nuovi trattamenti di dati personali, derogando o ponendosi in contrasto con il contenuto delle disposizioni normative gerarchicamente sovraordinate. Non si rinviene, infatti, nell’atto amministrativo generale, anche qualora adottato dalla singola amministrazione con proprio regolamento interno, l’attitudine ad innovare l’ordinamento in relazione al trattamento dei dati personali attraverso, ad esempio, la previsione della pubblicazione di atti e documenti diversi dalle graduatorie finali di merito contenenti dati personali dei candidati partecipanti alla procedura concorsuale, essendo le caratteristiche essenziali del trattamento già delineate dalle norme nazionali di settore.

Nel quadro di derivazione europea della disciplina di protezione dei dati, nella prospettiva della certezza del diritto, nonché del principio di non discriminazione, non sono infatti consentiti livelli differenziati di tutela della protezione dei dati personali – né su base territoriale né a livello di singola amministrazione – specie quando la materia, come nel caso della pubblicazione online delle graduatorie delle procedure concorsuali e selettive, sia già stata oggetto di bilanciamento e regolazione dal legislatore con disposizioni uniformi a livello nazionale

Tenuto conto delle indicazioni del Garante, si seguito si riporta una tabella esplicativa,  pubblicata sul sito www.fiscoetasse.com :

Tipo di dato Esempio Pubblicabile online sul sito PA Note operative
Nome e cognome dei vincitori Mario Rossi Può essere pubblicato nella graduatoria finale per obblighi di pubblicità e trasparenza.
Data di nascita (solo per omonimia) Mario Rossi, nato il 12/03/1990 Sì, in casi limitati Indicabile solo se necessario a distinguere omonimi tra i vincitori.
Posizione in graduatoria dei vincitori 1°, 2°, 3° classificato Elemento essenziale della graduatoria finale pubblicabile.
Punteggio complessivo dei vincitori 85/100 Sì (facoltativo) La pubblicazione del punteggio è rimessa alla valutazione dell’amministrazione.
Dati degli idonei non vincitori Elenco idonei non assunti No (salvo scorrimento) Pubblicabili solo se, con lo scorrimento, diventano vincitori.
Dati dei non idonei o assenti Candidati bocciati o non presentati No Non devono comparire online in graduatorie o elenchi pubblici.
Titoli di preferenza o precedenza Appartenenza a categorie protette, benefici L. 104/1992 o L. 68/1999 No Possono rivelare dati sensibili (salute, disabilità, condizioni familiari). Non indicare né il titolo né il riferimento normativo.
Cause di esclusione o ammissione con riserva “Escluso per mancanza requisiti”, “Ammesso con riserva per ricorso pendente” No Non vanno riportate in graduatoria pubblica, neppure con sigle o acronimi.
Dati relativi a condanne penali o reati Esiti controlli casellario giudiziale No La loro diffusione online è espressamente vietata dalla normativa privacy.
Dati contenuti negli atti endoprocedimentali Verbali di commissione, elaborati tecnici, valutazione dettagliata dei titoli No Possono essere messi a disposizione solo dei partecipanti, in area riservata (es. Portale InPA).
Esiti delle prove orali con elenco candidati Elenco candidati esaminati con voto prova orale No (online) Devono essere affissi solo nei locali d’esame e per il tempo strettamente necessario.
Indicazioni che rivelano indirettamente lo stato di salute Riferimenti a “categorie L. 104/1992”, “disabili L. 68/1999”, “orfani di caduti per servizio” No Anche il mero rimando alla legge può far emergere informazioni sullo stato di salute del candidato o dei familiari.

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