Truffe agli anziani, la Cassazione fa chiarezza: niente estinzione del reato con la remissione di querela, sentenza II sez. Penale Cassazione n. 41027/2025.

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Quando una truffa fa leva sulla paura e colpisce una persona anziana, non può essere archiviata con una semplice rinuncia della vittima. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 41027/2025, che ha annullato una decisione del Tribunale di Vasto ritenuta giuridicamente errata  .

Il caso riguarda il tentativo di truffa ormai tristemente noto come “finto nipote”. Un uomo avrebbe contattato telefonicamente un’anziana, fingendosi un parente stretto e raccontando una storia drammatica: la necessità urgente di 4.000 euro per evitare l’arresto di un familiare trattenuto in caserma dai carabinieri. Un raggiro costruito per generare panico e spingere la vittima ad agire senza riflettere.

In primo grado, il Tribunale di Vasto aveva dichiarato il reato estinto per remissione di querela, ritenendo non sussistenti le aggravanti che rendono la truffa procedibile d’ufficio. Ma secondo la Cassazione questa valutazione non tiene conto della sostanza dei fatti.

I giudici supremi hanno chiarito che, anche se un’aggravante non è indicata in modo formale, è sufficiente che emerga chiaramente dalla descrizione del fatto. Nel caso in esame, la truffa si fondava sul timore di un pericolo immaginario – l’arresto di un congiunto – elemento che integra la cosiddetta truffa vessatoria, prevista dall’art. 640 del codice penale. Un’ipotesi che rende il reato perseguibile d’ufficio e quindi non cancellabile dalla remissione della querela  .

Per questo motivo la sentenza è stata annullata e il processo dovrà essere rifatto davanti al Tribunale di Vasto, in diversa composizione.

Una decisione importante, che rafforza la tutela delle persone più fragili e manda un messaggio chiaro: le truffe agli anziani non sono reati “minori” e non possono essere neutralizzate da pressioni o ripensamenti della vittima. Su questi fenomeni, la giustizia è chiamata a intervenire con particolare attenzione e rigore.

sentenza Cassazione 41027

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