I giudici della seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con la sentenza n. 158 del 1 febbraio 2019 hanno ritenuto che è legittima la revisione della patente di guida per chi cagiona un indicente dovuto ad probabile colpo di sonno.
LA VICENDA
Un automobilista propone ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, avverso il provvedimento di revisione della patente adottato dal Ministero delle Infrastrutture con la motivazione di aver cagionato un incidente, e causa dello stesso sarebbe stato un probabile colpo di sonno che lo avrebbe durante la guida. Il ricorrente ritiene non possa dubitarsi dei suoi requisiti per la guida in quanto il sinistro era stato provocato da una mera distrazione ed sottolinea come, non solo, non ha determinato alcuna lesione, neppure lieve, alle persone coinvolte, ma anche che negli atti presupposti al provvedimento gravato non esisterebbe riferimento al probabile colpo di sonno come causa dell’incidente.
LA DECISIONE
I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana respingono il ricorso ritenendo che non può esimersi alla revisione della patente di guida il conducente che addormentandosi provoca un incidente stradale per il quale sorgono dubbi rilevanti sulla idoneità alla guida del conducente che devono essere valutati attentamente ai sensi dell’art. 128 del codice della strada. Il nuovo esame di idoneità psicofisica, e di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale, era stato legittimamente disposto dalla Motorizzazione civile a seguito dell’incidente , la cui causa era stata rinvenuta nel probabile colpo di sonno che avrebbe colto il conducente. La circostanza è confermata dal fatto che gli accertatori, intervenuti nell’imminenza del sinistro, avevano riscontrato che il ricorrente versava in una situazione di torpore, mentre uno dei soggetti coinvolti e un testimone avevano dichiarato che egli si era addormentato alla guida. Poiché le circostanze sono suscettibili di ingenerare un ragionevole dubbio sull’idoneità del ricorrente alla guida, il Tribunale ritiene che il provvedimento contestato si palesa legittimamente assunto dal Ministero dei Trasporti.