Un tema antico e sempre nuovo, quello della correttezza dell’accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada commesse da conducenti minorenni. Tema antico, in quanto tutti sanno che, a cominciare dalla famosa sentenza della Cassazione 4286/2002, la contestazione deve essere effettuata nei confronti del genitore; tema sempre nuovo poiché troppo spesso gli addetti all’accertamento delle violazioni dimenticano che “NELLA CONTESTAZIONE DEVE ESSERE ENUNCIATO IL RAPPORTO DIRETTO CON IL MINORE CHE NE IMPONEVA LA SORVEGLIANZA AL MOMENTO DEL FATTO E LA SPECIFICA ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA”.
In altri termini, sovente, si indica come trasgressore della condotta materialmente rilevata su strada il genitore, così prestando il fianco a ridanciane e costanti ricorsi.
Ecco un caso illuminante:
“…con ricorso depositato il 5 agosto 2006 T.A. proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Catania al fine di ottenere l’annullamento del verbale emesso nei suoi confronti dalla Guardia di Finanza di Pachino per violazione dell’art. 2 C.d.S., e art. 171 C.d.S., commi 1, 2 e 3, nonchè l’annullamento del relativo provvedimento di sequestro amministrativo del ciclomotore.
Il Giudice di Pace adito accoglieva il ricorso, poiché il verbale impugnato indicava erroneamente T.A. quale trasgressore, laddove il trasgressore effettivo era invece il minore Tu.Al., figlio del ricorrente.
Avverso la predetta sentenza, il Ministero dell’Economia e delle Finanze proponeva gravame, ritenendo corretta la contestazione della violazione effettuata nei confronti del genitore. Il Tribunale di Catania rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado”.
Fortuna volle che il Ministero delle Finanze si intestardisse e proponesse ricorso per cassazione, onde no far fare brutta figura ia militari che avevano, nella sostanza, sbagliato ad interpretare i precetti della sentenza menzionata all’inizio.
Così, Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 21-11-2013, n. 26171, mise le cose in ordine, affermando che fosse “facilmente evincibile come la contestazione del verbale oggetto di giudizio non sia stata effettuata a T.A. quale autore della violazione (e quindi quale trasgressore materiale, come invece ritenuto dal giudice d’appello), bensì in qualità di esercente la potestà sul minore autore della violazione, poichè permetteva allo stesso di circolare alla guida del ciclomotore senza indossare il casco. T. A., dunque, veniva indicato nel verbale quale trasgressore non già della norma del C.d.S., in quanto autore materiale del fatto, ma per violazione del dovere di vigilanza su di lui incombente in virtù della potestà sul minore, effettivo autore dell’infrazione”.
Orbene, siamo tutti d’accordo sulla sostanza; tuttavia dobbiamo renderci conto che la forma della verbalizzazione e della contestazione è importante. Non si può omettere di rappresentare chiaramente chi abbia commesso materialmente la violazione sulla strada; allo stesso modo si deve contestare al genitore (per l’omessa sorveglianza sul minore) il verbale. Il verbale deve recare chiaramente la descrizione del fatto illecito commesso dal minore, la sua incapacità di sopportare la sanzione e il trasferimento della stessa (ex art. 2 L.689/1981) sull’esercente potestà genitoriale.
Se si procede in questo modo, non si troverà il giudice di pace disposto ad annullare il verbale sbagliato nella forma, sebbene corretto nelle intenzioni e nella sostanza.
Inutile, poi, dire….. “La cassazione dice che…..” se poi il Comune soccombente in primo grado non farà appello e men che mail ricorso per cassazione, così come fece, nella vicenda qui narrata, il Ministero delle Finanze.
Pino Napolitano