Circolare Ministero dell’Interno 1 agosto 2014: “Nuove procedure per l’applicazione del sequestro e del fermo (amministrativi) del veicolo”. Cominciamo da dove il custode acquirente non c’è e dalle spese!

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Sicuramente animato da spirito costruttivo, il Ministero dell’interno, è ritornato sulle procedure per l’applicazione degli articolo 213 e 214 del codice della strada, con il prevalente (se non esclusivo) obiettivo di ridurre ancora di più di quanto non si sia fatto fin qua, il costo di custodia dei veicoli per l’Amministrazione dello Stato.

La circolare conta di una premessa, otto capi ed un epilogo nel quale –espressamente- sono fatti destinatari delle disposizioni interpretative ivi emanate, i corpi ed i servizi di Polizia Locale.

 

Siamo, pertanto, innanzi a disposizioni di coordinamento che travalicano il campo della sola specialità della Polizia di Stato denominata “Polizia Stradale” e che aspirano a condizionare l’operato di tutti gli addetti ai servizi di Polizia Stradale.

Nel merito, fermo restando che la dottrina sta già, in questi giorni, elaborando le prime considerazioni critiche (ed auspichiamo anche nuovi commenti da pubblicare sulle pagine di questo sito), ci limitiamo qui a porre l’accento su soli due aspetti che attengono ai Comuni ed alle loro risorse; specie per quelle zone del territorio nazionale ove il Custode –acquirente non è attivo.

 

5. Custodia ed alienazione dei veicoli non affidati al custode-acquirente convenzionato bensì ad una depositeria autorizzata, ai sensi del D.P.R. 571/1982, nelle province in cui tale figura non è stata ancora istituita.

 

Nelle province in cui non sono ancora stati individuati i custodi convenzionati, quando il veicolo sequestrato o sottoposto a fermo amministrativo non può essere affidato al proprietario o al conducente, si applicano le disposizioni del D.P.R. 571/1982, che stabiliscono l’obbligo di deposito presso un soggetto autorizzato inserito nell’elenco annuale formato dalle Prefetture.

In tali casi, l’assenza di una convenzione con il custode- acquirente non consente il trasferimento in proprietà secondo le regole stabilite nell’art. 213, comma 2-quater, del C.d.S. Tuttavia, qualora il veicolo non sia stato ritirato dal proprietario entro 3 mesi dalla notifica dell’invito a farlo, secondo le disposizioni del D.P.R. 13.02.2001, n. 189, si deve considerare abbandonato e deve essere alienato dal competente ufficio dell’Agenzia del Demanio, senza che a tal fine sia necessaria l’adozione di un provvedimento di confisca o la definizione del verbale che ha dato luogo al fermo amministrativo.

Anche in questo caso, infatti, l’alienazione del veicolo deve essere ritenuta la conseguenza per l’inerzia e la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte dei soggetti obbligati. La somma ricavata dalI’alienazione, detratte le spese sostenute, comprese quelle di custodia, sarà restituita, se eccedente, all’avente diritto.

 

8. Veicoli oggetto di applicazione di sequestro e fermo amministrativo da parte di agenti od organi della Polizia municipale

Nei casi in cui il sequestro del veicolo sia effettuato, in regime ante S.I.Ve.S., da agenti od organi di polizia municipale, la competenza al pagamento delle spese di custodia spetta all’Ente di appartenenza dell’agente accertatore della violazione secondo le disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. 571/1982, così come chiarito con la circolare 24 ottobre 2001, n.76- prot. n. MJ6326/50. Ai sensi dell’art. 214, comma l, C.d.S. le stesse norme si osservano anche in caso di applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo.

 

Ovviamente la circolare è lunga, complessa e di grande interesse, poiché entra in aspetti qualificatori che incidono su diritti e che generano obblighi.

Buona lettura.

 Pino Napolitano

 

P.A.sSiamo

 

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