È consentita l’attività di autoriparazione in forma ambulante come la sostituzione di un parabrezza e dei vetri di una macchina in quanto è da considerarsi attività di emergenza.

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È consentita l’attività di autoriparazione in forma ambulante è il divieto  per tali attività   è espressamente previsto dal Leggi statali e non può essere stabilito da una norma di rango inferiore.  la  sostituzione di un parabrezza  e dei vetri di una macchina  è da considerarsi attività di emergenza  rientrante nell’attività di autoriparazione di cui alla legge n. 122/1992.

Il consiglio di Stato con Sentenza del 08/08/2014 ha annullato la sentenza del Tar e  l’ordinanza del sindaco di Silandro che aveva  ordinato  ad una nota società del settore di  non svolgere  l’attività di sostituzione e riparazione in forma ambulante, in quanto l’attività  non è consentito dalla legge n. 122/1992 e dalla Legge n. 1 del  25 febbraio 2008 della provincia Autonoma di Bolzano (Ordinamento dell’artigianato).

 Il  contesto normativo di cui sopra    va letto alla luce dei nuovi interventi normativi in materia di libera concorrenza in ultimo la legge 24 marzo 2012 n. 27 prescrive che   “le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”.

discende che, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese (artigianali o industriali) esercenti attività di autoriparazione, non è richiesto più il  requisito la dimostrazione della “disponibilità di spazi e locali” (avendo l’abrogazione inciso sull’obbligo di preventiva acquisizione delle prescritte autorizzazioni amministrative), non pure che, ai fini dell’esercizio dell’attività, non occorra una idonea infrastruttura (officina), la quale non può che essere stabile e fissa.

Il consiglio di Stato ha ritenuto che la Provincia autonoma non poteva    incidere in modo restrittivo sull’attività e che l’attività svolta veniva svolta per finalità di sicurezza rispettando la normativa ambientale.

Sentenza n. 4221 del 08 agosto 2014 sez. VI, Consiglio di Stato

Giuseppe Capuano

P.A.sSiamo

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