Art. 192 C.d.S. dopo il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 nella lettura della circolare n. 300/A/1/0000008472/26 del 24/03/2026: profili operativi e qualificazione giuridica della fuga pericolosa

0
469

Inquadramento sistematico della modifica normativa

La circolare n. 300/A/…/26 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza si colloca come atto interpretativo di raccordo tra la novella introdotta dall’art. 8 del D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 e la prassi operativa delle forze di polizia.

L’intervento normativo ha inciso direttamente sull’art. 192 del Codice della Strada, introducendo il comma 7-bis, che tipizza una fattispecie penale autonoma rispetto alle ipotesi contravvenzionali già previste nei commi 1, 4, 6-bis e 7 dello stesso articolo.

La ratio dell’intervento è chiaramente quella di colmare una lacuna applicativa: fino ad oggi, infatti, le condotte di fuga venivano sussunte alternativamente:

  • nelle violazioni amministrative ex art. 192 C.d.S.;
  • ovvero, nei casi più gravi, nell’art. 337 c.p.

La circolare esplicita che la nuova previsione si pone come figura intermedia, ma dotata di autonomia, in quanto costruita attorno ad un elemento tipizzante specifico: il pericolo derivante dalle modalità di esecuzione della fuga.

Struttura della fattispecie: integrazione degli elementi oggettivi

La lettura coordinata dell’art. 192, comma 7-bis C.d.S. e della circolare n. 300/A/…/26 consente di individuare con sufficiente precisione gli elementi costitutivi del reato.

Sotto il profilo oggettivo, la condotta si articola in tre segmenti logicamente distinti ma giuridicamente interdipendenti:

  1. L’ordine legittimo di fermarsi, impartito da un operatore di polizia stradale ai sensi dell’art. 192, commi 1 e 4 C.d.S.;
  2. La volontaria inosservanza dell’ordine, che si traduce nella fuga;
  3. Le modalità esecutive della fuga, idonee a porre in pericolo la sicurezza pubblica o privata.

La circolare chiarisce che il terzo elemento non ha natura accessoria, ma rappresenta il cuore tipico della fattispecie. In assenza di esso, la condotta resta confinata nell’ambito amministrativo.

In termini operativi, ciò implica che la mera sottrazione al controllo non è sufficiente: è necessario accertare e descrivere un comportamento di guida che, per caratteristiche concrete, sia idoneo a determinare un rischio attuale e non meramente ipotetico.

Il pericolo concreto come criterio selettivo: parametri valutativi

La circolare n. 300/A/…/26, pur non fornendo una definizione astratta di “pericolo”, individua una serie di condotte esemplificative che fungono da parametri interpretativi.

Tali condotte devono essere lette alla luce del principio generale secondo cui il pericolo rilevante è:

  • concreto, ossia desumibile da circostanze fattuali;
  • attuale, non meramente potenziale;
  • oggettivamente apprezzabile, secondo criteri di normalità causale.

Le ipotesi richiamate dalla circolare (guida contromano, attraversamento di incroci con semaforo rosso, invasione di spazi pedonali, speronamenti, ecc.) non costituiscono un elenco tassativo, ma delineano una casistica tipica.

Dal punto di vista operativo, la qualificazione del fatto richiede un’attività valutativa che deve tener conto di:

  • densità del traffico;
  • presenza di pedoni o utenti vulnerabili;
  • caratteristiche della sede stradale;
  • velocità e dinamica del veicolo;
  • reazioni degli altri utenti della strada.

Il pericolo, pertanto, non è un dato astratto, ma il risultato di una valutazione complessiva del contesto dinamico.

Rapporto di specialità con l’art. 337 c.p.

La circolare affronta espressamente il problema del concorso apparente di norme con l’art. 337 c.p., chiarendo che il nuovo comma 7-bis integra una fattispecie speciale.

Il criterio di specialità va individuato nella presenza di elementi ulteriori rispetto alla resistenza:

  • il contesto tipico della circolazione stradale;
  • l’utilizzo del veicolo come strumento della condotta;
  • la sostituzione della violenza diretta con il pericolo derivante dalla guida.

Ne consegue che, in applicazione dell’art. 15 c.p., quando la condotta è integralmente sussumibile nell’art. 192, comma 7-bis C.d.S., quest’ultimo prevale.

Resta ferma la possibilità di concorso reale qualora la condotta ecceda tale ambito (ad esempio, aggressioni fisiche autonome nei confronti degli operatori).

Conseguenze accessorie e attività immediata di polizia giudiziaria

La circolare n. 300/A/…/26 richiama espressamente l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada, in particolare:

  • sospensione della patente, ai sensi degli artt. 218 e 224 C.d.S., con ritiro immediato del documento;
  • confisca del veicolo, ai sensi dell’art. 224-ter C.d.S., preceduta da sequestro amministrativo ex art. 213 C.d.S.

Sul piano operativo, ciò comporta:

  • la redazione del verbale di contestazione con contestuale ritiro del titolo abilitativo;
  • la trasmissione degli atti alla Prefettura territorialmente competente entro i termini previsti;
  • l’attivazione delle procedure di sequestro e affidamento in custodia.

La circolare evidenzia un limite rilevante: la confisca non si applica se il veicolo appartiene a soggetto estraneo al reato. Tale verifica assume rilievo immediato e deve essere documentata negli atti.

L’estensione dell’arresto in flagranza differita (art. 382-bis c.p.p.)

L’art. 8 del D.L. 24/2026 ha inciso anche sull’art. 382-bis c.p.p., introducendo il comma 1-ter, che estende l’istituto della flagranza differita alla fattispecie di cui all’art. 192, comma 7-bis C.d.S.

La circolare n. 300/A/…/26 chiarisce che tale possibilità opera quando:

  • non è stato possibile procedere immediatamente all’arresto;
  • per ragioni di sicurezza o tutela dell’incolumità pubblica o individuale.

In tali casi, l’arresto può essere eseguito:

  • entro 48 ore dal fatto;
  • sulla base di elementi probatori documentali (video, immagini, dati telematici) dai quali emerga in modo inequivoco la responsabilità.

L’introduzione di questo strumento incide profondamente sulle modalità operative, in quanto consente di evitare inseguimenti ad alto rischio, senza pregiudicare l’efficacia dell’azione penale.

Implicazioni operative: gestione dell’inseguimento e scelta tattica

La lettura coordinata della norma e della circolare impone una revisione delle modalità di intervento in caso di fuga.

L’inseguimento non può più essere considerato una risposta automatica. Deve essere valutato alla luce di:

  • proporzionalità dell’azione;
  • rischio per terzi;
  • possibilità di identificazione successiva.

La disponibilità dell’arresto in flagranza differita introduce un criterio operativo nuovo: la possibilità di differire l’intervento repressivo, privilegiando la sicurezza immediata.

In questo quadro, assumono rilievo:

  • i sistemi di videoripresa;
  • le banche dati;
  • il coordinamento con le centrali operative;
  • la tracciabilità dei veicoli.

La costruzione della prova e la redazione degli atti

La sostenibilità della contestazione ex art. 192, comma 7-bis C.d.S. dipende in misura determinante dalla qualità dell’attività descrittiva e probatoria.

La circolare, pur implicitamente, richiama l’esigenza di una verbalizzazione che dia conto:

  • della dinamica della fuga;
  • delle specifiche manovre effettuate;
  • del contesto ambientale;
  • dei soggetti esposti al rischio;
  • degli elementi da cui si desume il pericolo concreto.

In assenza di una puntuale descrizione, il rischio è quello di una riqualificazione della condotta nell’ambito amministrativo.

Pertanto, la relazione di servizio e gli atti di polizia giudiziaria devono essere costruiti in modo tale da rendere evidente il nesso tra condotta e pericolo.

Circolare 24 marzo 2026 articolo 192 nuovo

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui