Ebbrezza grave alla guida di un velocipede

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I giudici della quarta sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza la sentenza n. 7526 del 19 febbraio 2019 ponendo in evidenza il tema della confiscabilità del veicolo nel caso in cui l’imputato venga ritenuto non punibile per la particolare tenuità del fatto hanno affermato che l’osservanza del principio di legalità impone di ritenere che la confisca non sia ammessa.

LA VICENDA

Un conducente veniva condannato dal Tribunale alla pena ritenuta equa per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico 1,5 g/l. La sentenza, su appello dell’imputato veniva riformata dalla Corte territoriale di Brescia, che riteneva l’imputato non punibile per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis codice penale disponendo la restituzione del velocipede utilizzato per commettere il reato. Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione  il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia deducendo l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 186 del codice della strada, in quanto il Giudice avrebbe dovuto disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del velocipede condotto dall’imputato al momento del fatto, in quanto in proprietà del medesimo.

LA DECISIONE

Gli Ermellini ritengono il ricorso infondato e lo rigettano in quanto ritengono che in presenza di sentenza di condanna o di applicazione della pena per il reato di guida in stato di ebbrezza, il giudice ha l’obbligo di disporre la confisca del veicolo condotto dal trasgressore quale “sanzione amministrativa accessoria”, nel  testo dell’articolo 224-ter, che ha così qualificato una misura che in precedenza era da considerare una “sanzione penale accessoria”. Per l’effetto il giudice deve disporre la confisca e la sentenza, a cura del cancelliere, viene trasmessa in copia al prefetto competente, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato, senza che rilevi che il veicolo oggetto dalla confisca non sia stato sottoposto a sequestro preventivo. La disposizione non contempla la confisca nei casi in cui l’imputato riporti una pronuncia diversa da quelle appena menzionate. Si pone quindi il tema della confiscabilità del veicolo nel caso in cui l’imputato venga ritenuto non punibile per la particolare tenuità del fatto. L’osservanza del principio di legalità impone di ritenere che la confisca non sia ammessa. Nel caso di esclusione della punibilità per detta particolare tenuità del fatto, sussiste, però, il dovere per il giudice di disporre la sospensione della patente di guida atteso che l’applicazione della causa di non punibilità presuppone l’accertamento del fatto, la guida in stato di ebbrezza cui consegue  l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

 vedi sentenza Corte di Cassazione Penale sezione IV, sentenza n. 7526 del 19 febbraio 2019

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