Calcolo della Soglia di Anomalia – Comunicato ANAC del 5/10/2016

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L’Anac, con Comunicato del 5 ottobre u.s.,  ha fornito indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia  nelle gare d’appalto, in cui l’aggiudicazione è data dal criterio del prezzo più basso.

images_anac1L’Autorità dopo aver illustrato i principi introdotti dall’art. 97, comma 2, enucleati nelle  lettere a)- e), con particolare attenzione ai problemi interpretativi scaturenti dalla lettera b), ha evidenziato che “Poiché soprattutto per i metodi a) ed e) sono necessarie almeno 5 offerte da confrontare per poter calcolare la media e lo scarto medio delle offerte (non accantonate) che superano detta media, in assenza di una previsione normativa analoga a quella contenuta nell’art. 86, comma 4, del d.lgs. 163/2006, è necessario indicare nella documentazione di gara che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.

Il Comunicato precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 97, comma 6 «la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che,  in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, anche se ciò non è  espressamente previsto nella documentazione di gara».

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