Grazie alla celerità e professionalità degli autori del sito polizialocale.com ho potuto prendere conoscenza della circolare n. 676/2014 del 23 settembre 2016, che sintetizza alcune importanti questioni relative all’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale (dalla vicenda antica e stucchevole della sanzionabilità della protrazione della sosta a pagamento, a singolari quanto interessanti temi processuali in materia di opposizione all’esecuzione).
In questo momento, dalla articolata circolare intendo mettere a fuoco un solo aspetto: quello derivante dal consolidamento (e quindi dal definitivo superamento della questione) relativa alla applicabilità delle maggiorazioni semestrali alle sanzioni stradali non oblate.
In proposito, il Ministero dell’interno si riporta (aderendovi) alla sentenza “Cass. civ. Sez. VI – 2, Sent., 22-07-2016, n. 15158”.
Leggiamone un passo saliente che muove dal superamento della precedente sentenza 2007 n. 3701: “Tale precedente non è condiviso da questa Corte, che ha avuto occasione, anche di recente, di affrontare nuovamente la questione delle maggiorazioni ex articolo 27… Ritiene il Collegio di dare continuità alla successiva giurisprudenza di questa Corte (Cass. 22.10.2007 n. 22100), che ha ritenuto che il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale e per le spese di procedimento, prevedendosi poi (L. n. 689 del 1981, art. 27) che quella misura va aumentata di un decimo per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione è esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non è trasmesso all’esattoria. Si osservava allora, e si conferma oggi, che si tratta di meccanismi automatici, per i quali nessuna discrezionalità sussiste in capo al decidente, in mancanza di un provvedimento dell’autorità amministrativa relativo al rigetto o accoglimento di opposizione. Da ciò consegue l’applicazione della maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile (e ciò sino a quando il ruolo non venga trasmesso all’esattore, trattandosi di previsione compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio) in caso di ulteriore ritardo nel pagamento. Del resto Corte Cost. 14.7.1999 n. 308 – ord. – ha qualificato tale sanzione non risarcitoria o corrispettiva ma aggiuntiva, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, decisione richiamata espressamente da Consiglio di Stato 4.12.2007. In particolare i Giudici della Consulta hanno precisato trattarsi di sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale escludendo, stante la diversità di presupposto e di finalità delle discipline menzionate, l’omogeneità dei termini di raffronto, necessaria a fondare un eventuale giudizio di disparità di trattamento rilevante ai sensi dell’art. 3 Cost., comma 1. Il Consiglio di Stato, richiamando detta decisione, ha valorizzato il momento della esigibilità della sanzione”.
Nulla di strano né di criticabile nelle parole della Corte. Si riferisce, quindi, un orientamento chiaro e ben argomentato.
Questa decisione, tuttavia, suscita in me una riflessione su talune prassi che si stanno diffondendo (sarebbe meglio dire “diffuse da anni”) nelle azioni di recupero delle somme inerenti a sanzioni non oblate, in via di recupero stragiudiziale o bonario. Queste prassi tendono a favorire il pagamento della somma non oblata, attivando (e così gravemente errando) un meccanismo seduttivo interessante: “la rinuncia agli interessi che, di contro, maturerebbero se –non aderendo al meccanismo bonario di pagamento proposto- si dovesse arrivare alla riscossione coattiva”. Leggendo la sentenza sopra epigrafata, diventa evidente (laddove già non lo fosse) che la rinuncia agli interessi diventa sistematicamente un “danno erariale” dato che la maggiorazione diventa doverosa dal momento in cui la sanzione è diventata esigibile e sino a quando il ruolo non venga trasmesso all’esattore. Le prassi inaugurate dalla sentenza Cass. Civ. 3701/2007 (che recitava: “alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza – ingiunzione, prevede, l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%”) vanno decisamente abbandonate.