L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con parere precontenzioso n. 438, approvato dal Consiglio dell’Autorità l’11/11/2025, pronunciandosi un una richiesta di parere circa l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, ha chiarito che se il servizio da affidare rientra nel campo di applicazione di un decreto sui criteri ambientali minimi (CAM), non sussiste alcuna discrezionalità dell’Amministrazione rispetto alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nel decreto: queste, infatti, devono essere obbligatoriamente previste nella documentazione di gara, senza alcuna deroga o possibilità di modulazione.
Dove la Stazione Appaltante operi una deroga, si pone in contrasto con l’art. 57 del Codice degli appalti.
L’art. 57, comma 2, del d.lgs. 36/2023, in analogia con quanto già previsto dall’art. 34 del d.lgs. 50/2016, stabilisce che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell’appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”.
L’Autorità, ricorda che, in sede di redazione e approvazione del bando tipo n. 1/2023,nelle “Premesse”, ha previsto che in caso di affidamento di un servizio o di una fornitura per i quali siano vigenti uno o più decreti sui CAM, vanno espressamente richiamate le specifiche tecniche e le clausole contrattuali, con l’ulteriore precisazione che devono essere analiticamente indicate “le parti del capitolato speciale relativi ai CAM di riferimento ove sono puntualmente previste le specifiche tecniche e le clausole contrattuali applicabili al servizio/fornitura da affidare”.
L’Autorità, quindi, rilevato che con il DM 17 giugno 2021 sono stati approvati i nuovi criteri ambientali minimi per i) l’acquisto, il leasing, la locazione, il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada; ii) l’acquisto di grassi ed oli lubrificanti per veicoli adibiti al trasporto su strada; iii) l’affidamento di servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada, servizi di trasporto non regolare di passeggeri, servizi di trasporto postali su strada, di trasporto colli, di consegna postale, di consegna colli e per l’acquisizione dei veicoli e dei lubrificanti nei servizi di raccolta di rifiuti, ha ritenuto la documentazione di gara, approvata da un Comune, non conforme al disposto dell’art. 57,comma 2, del Codice stante il mancato richiamo delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali previste dal DM 17 giugno 2021, recante i Criteri ambientali minimi per l’acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada.
“Non è, dunque, sufficiente richiedere che i mezzi utilizzati per l’esecuzione contrattuale siano di classe Euro 6, in quanto tale caratteristica non è idonea a determinare il rispetto dei requisiti tecnici minimi imposti dal decreto”.
Parere di precontenzioso n. 438 del 11 novembre 2025


