Chi inquina paga, ma solo se individuato.

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Il principio comunitario “chi inquina paga” è stato posto a fondamento di tutte le norme nazionali degli stati comunitari e prevede, come noto, l’obbligo di indennizzo a carico dell’autore dell’inquinamento,

Tutto ciò è ancor più controverso nel caso in cui il proprietario del fondo inquinato non sia anche responsabile dell’inquinamento.

A margine della decisione Cons. di Stato, sez. VI, 05/10/2016, n. 4500, il collegio ha espresso un interessante obiter dictum sulla questione in esame.

Già con l’ordinanza n. 21 del 2013, il Cons. di Stato aveva rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione interpretativa: “se i princìpi dell’Unione Europea in materia ambientale sanciti dall’art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e dalla direttiva 2004/35/U.e. del 21 aprile 2004 (articoli 1 ed 8 n. 3; 13 e 24 considerando) – in particolare, il principio per cui “chi inquina paga”, il principio di precauzione, il principio dell’azione preventiva, il principio, della correzione prioritaria, alla fonte, dei danni causati all’ambiente – ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245 e 253 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e d’impossibilità d’individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all’autorità amministrativa d’imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza d’emergenza e bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a carico di quest’ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica”.

Con la successiva sentenza del 4 marzo 2015, la Corte del Lussemburgo ha confermato e chiarito il proprio orientamento, non diverso da quello preponderante emerso nell’Ordinamento italiano e richiamato dalla stessa ordinanza di rinvio dell’Adunanza plenaria. La decisione conferma la legittimità della disposizione che esclude l’imposizione, a carico del proprietario estraneo all’inquinamento del sito, di misure di prevenzione o di riparazione.

In conclusione il principio affermato dal Cons. di Stato è che “in ordine alla questione se il proprietario di un’area inquinata, non responsabile dell’inquinamento, sia tenuto agli oneri, imposti dalla Amministrazione pubblica, ovvero abbia una mera facoltà di eseguirli, pena, altrimenti, l’esecuzione d’ufficio e con responsabilità, in tal caso patrimoniale, del proprietario, deve ritenersi che al soggetto non responsabile dell’inquinamento non possano essere legittimamente imposte le attività di rimozione, prevenzione e messa in sicurezza di emergenza. Al più tale soggetto, in base alla normativa nazionale, in qualità di proprietario dell’area, potrà essere chiamato, nel caso, a rispondere sul piano patrimoniale e a tale titolo potrà essere tenuto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito determinato dopo l’esecuzione di tali interventi, secondo quanto desumibile dal contenuto dell’art. 253 del codice dell’ambiente”.

Pertanto, se inquini, paghi, ma se non provo che tu sia l’inquinante, che cosa posso mai chiederti?

 

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