Cui siamo occupati fra il serio Botti di Capodanno ed ordinanze sbilenche. ed il faceto È la stampa, bellezza ! Parte 5 della mitica Ordinanza del Sindaco di Roma che vietata l’utilizzo dei botti di capodanno per tutelare, tra gli altri, gli animali e la loro incolumità. Abbiamo anche dato conto della circostanza che, in genere, il copiaeincolla sovente partorisce dei “mostri giuridici” e che non è certamente solo il Sindaco di Roma ad aver prodotto un provvedimento “sbilenco”.
Oggi, a distanza di circa 6 mesi, il Tar Lazio 09/05/2017 n. 5572, conferma quello che già aveva lasciato intendere con il Decreto cautelare n. 8302/2016. E cioè che la particolare situazione che si viene a creare durante la c.d. festa di Capodanno, che costituisce evento effettivamente eccezionale ed obiettivamente pericoloso per la concentrazione dell’uso degli artifici pirotecnici in un arco temporale ristretto, può ritenersi fatto notorio, tanto da essere definita come “consuetudine” nella stessa ordinanza impugnata, e perciò non può ritenersi imprevedibile, per cui ben avrebbe potuto e potrebbe essere disciplinata con gli ordinari strumenti previsti dall’ordinamento.
In conclusione, l’assenza di imprevedibilità della situazione disciplinata con l’ordinanza contingibile ed urgente rende fondata la relativa censura e, assorbite le ulteriori doglianze in ragione della maggiore pregnanza del vizio di legittimità esaminato e dello sviluppo logico e diacronico del procedimento, determina l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’impugnata ordinanza, salve le ulteriori determinazioni che, nell’esercizio della propria potestà discrezionale, l’amministrazione comunale vorrà eventualmente adottare per fronteggiare in futuro, avvalendosi dei mezzi ordinari messi a disposizione dall’ordinamento, le situazioni di criticità riscontrate, a tutela dei delicati interessi pubblici che vengono in rilievo.
Vale a dire, come altro ve lo devo dire di utilizzare correttamente gli strumenti giuridici a vostra disposizione ?