Il TAR Campania – Napoli, Sez. II con sentenza n. 674 del 29 gennaio 2025 , pronunciandosi su un ricorso di un privato ( col quale aveva impugnato il provvedimento di un Comune con cui era stato disposto l’annullamento di un permesso a costruire) , lo ha accolto ed ha ritenuto l’annullamento illegittimo, poiché adottato oltre i termini previsti dall’art. 21 – nonies della legge 241/1990.
Residuava per il Comune la possibilità prevista dal comma 2 bis del predetto articolo, in forza del quale “i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
Tale motivazione non veniva riscontrata nel provvedimento impugnato e, pertanto, non era possibile derogare il limite temporale predetto con la conseguente illegittimità dell’annullamento d’ufficio.
TAR CAMPANIA NAPOLI SEZ II SENTENZA 674 DEL 2025



