Avvio del procedimento ed atti sanzionatori.
Secondo il T.A.R. Sicilia (Palermo Sez. II, 02/01/2019, n. 30) in materia edilizia, l’esercizio del potere sanzionatorio e ripristinatorio non è soggetto all’obbligo della preventiva comunicazione di avvio del procedimento, poiché trattasi di attività vincolata in relazione alla quale risulta superfluo ogni apporto collaborativo del privato.
Per vero, nulla di nuovo; si tratta del richiamo ad una consolidata giurisprudenza che, comunque merita di essere rammentata:
“l’esercizio del potere sanzionatorio e ripristinatorio in materia edilizia non va assoggettato all’obbligo della preventiva comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività vincolata in relazione alla quale risulta in via di principio superfluo ogni apporto collaborativo del privato (ex multis, C.G.A.R.S., SS.RR., n. 841 del 2013). Il provvedimento sanzionatorio non richiede, inoltre, una particolare motivazione essendo sufficiente la sola rappresentazione del carattere illecito dell’opera realizzata; né è necessaria una previa comparazione dell’interesse pubblico alla repressione dell’abuso, che è in re ipsa, con l’interesse del privato proprietario del manufatto (v. C.G.A.R.S. sez. riunite, parere n.513/15)” (ex aliis, C.G.A.R.S., SS.RR. n. 277 del 2018; v. anche T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 532 del 2016);
– “il provvedimento con cui si ingiunge al responsabile della costruzione abusiva di provvedere alla sua distruzione nel termine fissato, non deve necessariamente contenere l’esatta indicazione dell’area di sedime che verrà acquisita gratuitamente al patrimonio del Comune in caso di inerzia, atteso che il provvedimento di ingiunzione di demolizione (i cui requisiti essenziali sono l’accertata esecuzione di opere abusive ed il conseguente ordine di demolizione) è distinto dal successivo ed eventuale provvedimento di acquisizione, nel quale, invece, è necessario che sia puntualmente specificata la portata delle sanzioni irrogate” (ex aliis, C.G.A.R.S. n. 328 del 2018);
– nell’ordinanza di demolizione è sufficiente che sia riportata l’indicazione delle conseguenze della mancata demolizione, mentre la misura dell’area da acquisire deve reputarsi meramente indicativa, in quanto la corretta determinazione potrà avvenire soltanto dopo il rituale accertamento, da parte del comune, dell’inottemperanza all’ingiunzione; allorché sarà avviato, nell’ambito del procedimento sanzionatorio di cui all’art. 31 del t.u. n. 380/2001, un sub-procedimento specificamente finalizzato alla precisa individuazione delle aree da acquisirsi gratuitamente (C.G.A.R.S., SS.RR., n. 96 del 2011); in tal senso, pertanto, neppure l’indicazione delle pertinenze era necessaria. fffffffffffff