Elezioni amministrative 2019. La lista presentata con pochi minuti di ritardo non va esclusa in quanto prevale il principio del favor partecipationis. Consiglio di Stato sentenza n. 3032 del 09 maggio 2019

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Il Consiglio di Stato con sentenza n. 3032 del 09 maggio 2019 sezione III   contrariamente a quanto aveva stabilito IL Tar Calabria, sede di Catanzaro, sez. I, con sentenza n. 867 del 3 maggio 2019, ha ammesso alle elezioni amministrative una lista che era stata esclusa dalla commissione elettorale perché presentata i fuori termine. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il termine delle ore 12.00 stabilito dall’art. 28, penultimo comma, d.P.R. n. 570 del 1960 per la presentazione delle liste e delle candidature è tassativo, in quanto è posto a presidio delle esigenze di certezza e di celerità del procedimento elettorale. Nel caso in esame il carattere rigoroso del predetto termine va contemperato con il principio di massima partecipazione alla competizione elettorale. La tassatività del termine è posta a presidio della speditezza del procedimento e nel caso preso in esame dal Consiglio di Stato i pochi minuti di ritardo non hanno ritardato la procedura elettorale. La presentazione della lista e delle candidature sono validi in quanto ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: 1) il ritardo è “lieve”; 2) all’ora di scadenza del termine i presentatori della lista si trovavano già all’interno dell’edificio comunale; 3) il ritardo è giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati.

La stessa sezione del consiglio di stato con (sentenza 7 maggio 2019, n. 2942 ha invece escluso una lista dalla competizione amministrativa, in quanto sebbene i presentatori erano all’interno della casa Comunale non avevano con se tutta la documentazione necessaria per la presentazione della lista. È obbligo dei presentatori adempiere agli oneri di diligenza loro ascrivibili: oneri che esigono, in primo luogo, che la documentazione all’uopo necessaria sia acquisita in tempo utile e non a ridosso della scadenza del termine per la presentazione.

Consiglio di Stato sentenza 3032-2019 III

 

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