Il Consiglio di Stato con sentenza n. 3032 del 09 maggio 2019 sezione III contrariamente a quanto aveva stabilito IL Tar Calabria, sede di Catanzaro, sez. I, con sentenza n. 867 del 3 maggio 2019, ha ammesso alle elezioni amministrative una lista che era stata esclusa dalla commissione elettorale perché presentata i fuori termine. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il termine delle ore 12.00 stabilito dall’art. 28, penultimo comma, d.P.R. n. 570 del 1960 per la presentazione delle liste e delle candidature è tassativo, in quanto è posto a presidio delle esigenze di certezza e di celerità del procedimento elettorale. Nel caso in esame il carattere rigoroso del predetto termine va contemperato con il principio di massima partecipazione alla competizione elettorale. La tassatività del termine è posta a presidio della speditezza del procedimento e nel caso preso in esame dal Consiglio di Stato i pochi minuti di ritardo non hanno ritardato la procedura elettorale. La presentazione della lista e delle candidature sono validi in quanto ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: 1) il ritardo è “lieve”; 2) all’ora di scadenza del termine i presentatori della lista si trovavano già all’interno dell’edificio comunale; 3) il ritardo è giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati.
La stessa sezione del consiglio di stato con (sentenza 7 maggio 2019, n. 2942 ha invece escluso una lista dalla competizione amministrativa, in quanto sebbene i presentatori erano all’interno della casa Comunale non avevano con se tutta la documentazione necessaria per la presentazione della lista. È obbligo dei presentatori adempiere agli oneri di diligenza loro ascrivibili: oneri che esigono, in primo luogo, che la documentazione all’uopo necessaria sia acquisita in tempo utile e non a ridosso della scadenza del termine per la presentazione.
Consiglio di Stato sentenza 3032-2019 III