La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con l’Ordinanza n. 29094 del 4 novembre 2025, ha stabilito il seguente principio di diritto: «in tema di pubblico impiego privatizzato, l’esistenza, anche continuativa, di leciti rapporti personali extralavorativi tra un dipendente e un superiore non ha alcun rilievo né sul piano della legittimità degli atti gestori, né sul piano della valutazione delle condotte degli interessati, salvo che nel caso di selezioni di diritto privato comportanti valutazioni discrezionali dei candidati per l’attribuzione di incarichi di rilievo, come quello di posizione organizzativa, ipotesi rispetto alle quali la PA è tenuta ad assicurare l’imparzialità di chi sia preposto alla scelta, in attuazione del principio di imparzialità che comunque ne connota l’operato ai sensi dell’art. 97 della Costituzione e che si traduce in corrispondenti obblighi di correttezza e buona fede, trovando applicazione le regole di cui all’art. 51 c.p.c., ivi compresa quella atipica che impone di evitare, secondo un costante indirizzo interpretativo, l’assunzione della decisione da parte di chi abbia con taluno un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto dei menzionati principi».
La Cassazione si è riportata all’indirizzo maturato presso il giudice amministrativo in materia di concorsi ( Cons. Stato, sez. VI, 27 giugno 2014, n. 3257), secondo cui «le cause d’ incompatibilità sancite dall’art. 51, c.p.c., estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell’azione amministrativa, rivestono però carattere tassativo e, come tali, sfuggono all’estensione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa (es. Cons. Stato, VI, 30 luglio 2013, n. 4015, e le altre sentenze ivi citate) e di evitare un pretestuoso ricorso ad elementi invalidanti che non sia basato su un effettivo conflitto di interessi».
In quella stessa pronuncia, si è precisato altresì come il Consiglio di Stato «ha poi, avuto riguardo a quanto stabilito dall’art. 51, identificato alcuni parametri da osservare in specifici settori e, in particolare, in quello dei concorsi pubblici. In particolare, si è affermato che:
– “la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51, c.p.c. “;
– “la conoscenza personale e/o l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali”;
– “perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio”, essendo “rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’ interessi di carattere economico” (Cons. Stato, sez. VI, n. 4015 del 2013, cit.).
In definitiva, affinché sussista l’obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici; ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità».
Nel caso esaminato, sulla base di tali principi, la Corte ha censurato la mancata astensione del presidente della commissione aggiudicatrice, rilevando che era stato correttamente valorizzata nel giudizio di merito la frequentazione extra-lavorativa stabile (lo “spirito cameratesco” del praticare insieme uno sport per un periodo apprezzabile), ritenendola sufficiente a integrare una grave ragione di convenienza ai fini dell’astensione.
CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO ORDINANZA 29094 DEL 2025



