Le sanzioni non pecuniarie non seguono il procedimento dell’art. 18 della L.689/1981, quando c’è esigenza cautelare e precauzionale.

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Le sanzioni non pecuniarie non seguono il procedimento dell’art. 18 della L.689/1981, quando c’è esigenza cautelare e precauzionale.

Le sanzioni amministrative pecuniarie devono seguire il procedimento delineato dall’art. 18 della L. n. 689 del 1981, che prevede la concessione di un termine di difesa di trenta giorni tra contestazione e irrogazione della sanzione. Tuttavia, tale regola non si applica a misure sanzionatorie diverse, quali la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo, che possono essere  vincolate dalle peculiarità del caso concreto e dalla necessità di interventi urgenti per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

Nel caso trattato dal T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, Sentenza, 14/10/2025, n. 1420, oltre alle sanzioni pecuniarie previste dalla precipua legge regionale, il Sindaco, su sollecitazione dell’organo ispettivo procedente, aveva ordinato di spostare -alla gestisce una casa famiglia per anziani autosufficienti- gli ospiti, in relazione alle violazioni gestionali rilevate. (ispezione dei carabinieri del NAS all’esito della quale è stata accertata la presenza 24 ospiti, in luogo dei 18 previsti di cui addirittura 19 non autosufficienti, nonché il mancato rispetto delle basilari condizioni igienico sanitarie degli alloggi).

Il provvedimento veniva impugnato innanzi al TAR, anche per violazione del procedimento di cui all’art. 18 della L.689/1981.

Il T.A.R. ha rigettato il ricorso. Con specifico riferimento all’articolo 18 della L. n. 689 del 1981, la giurisprudenza ha precisato che il procedimento delineato “si riferisce alle sole sanzioni amministrative pecuniarie, per le quali la determinazione (mediante “ordinanza-ingiunzione”) della “somma dovuta per la violazione”, accompagnata dalla pedissequa “ingiunzione di pagamento”, avviene (comma 2) a valle della preventiva notifica della “contestazione” della accertata “violazione” (art. 18, comma 1, in relazione all’art. 14), previa concessione di un termine difensivo (eventualmente preordinato, a richiesta di parte, alla audizione personale) di trenta giorni” (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 5 marzo 2020, n. 1606).

 

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