Nonostante vi siano delle leggi che disciplinano al tal proposito, anni (2013 e 2016), ultimamente mi giungono notizie da diverse località d’Italia che alcuni operatori, sanzionano cittadini ai sensi degli artt.180 e 181 CdS, poiché durante il controllo riscontrano il contrassegno dell’assicurazione scaduto, ma entro i quindici giorni.
Ebbene tutto questo è errato ed è un abuso a tutti gli effetti, ai danni degli ignari cittadini, con sprechi di ricorsi e quant’altro, ma vediamo cosa dice la legge.
Il Ministero dell’Interno con Circolare nr. 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013, prendendo atto atto della modifica al Codice delle Assicurazioni che proroga automaticamente di 15 giorni, dopo la scadenza, la copertura dell’assicurato.
Infatti il l’art.22 del D.L.18.10.2012 nr.179, coordinato con la Legge di conversione 17.12.2012 nr.221 ha apportato modifiche al D.Lgs. nr.209 del 7.9.2009, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” ha modificato il Codice delle Assicurazioni private stabilendo che l’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e nel contempo a mantenere comunque operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso.
La norma prevede espressamente l’estensione della copertura assicurativa per un periodo di quindici giorni dalla scadenza della stessa.
Quindi l’assicurato, in attesa di sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare ad esibire legittimamente il certificato ed il contrassegno scaduti entro i 15 giorni.
Osserva infine il Ministero, con la circolare di cui sopra, che alla luce della nuova normativa si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli artt.180 e 181 CdS la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso.
Inoltre, sempre il Ministero con Circolare Prot.300/A/5931/16/106/15 del 1.9.2016,avendo come oggetto Esibizione del certificato di assicurazione ai sensi dell’art. 180, comma
1, lettera d), del CdS, ha riferito che in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell’art. 180, comma I, lettera d) e art. 180, comma 1, C.d.S o senza che, ai sensi dell’art. 180, comma 8 , C.d.S., possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.
Quindi, in sede di controllo da parte delle Forze di Polizia,il certificato può essere esibito anche su smartphone e tablet.
Spero di essere stato esaustivo per quei operatori che si ostinano a non mettere in atto la legge in vigore, poiché con il loro comportamento (abusivo) innescano situazioni a dir poco incresciose del tipo ricorsi amministrativi con aggravio di spese all’amministrazione, per le multe ingiuste.