Acqua minerale all’aperto: per la legge è reato anche se la sostanza alimentare non ha subito alterazioni –

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Siamo in estate,vi è caldo, vi è il sole che fa bene alla salute ma non l’acqua nelle cd bottiglie di plastica, poiché se si scaldano diventano pericolose per la salute.

Quante volte è capitato o capita in servizio e non, di notare ammassate fuori dei centri commerciali, con grande disinvoltura, senza alcuna copertura adeguata, confezioni di bottiglie di plastica contenente acqua minerale, sia gassata che naturale, di varie marche, pronte a essere vendute a clienti.

Sappiate che se lasciate in luoghi caldi o esposte a temperature elevate, o allo smog, oltre che sono nocive per la salute pubblica è anche reato penale, per violazione della normativa in materia di tenuta e conservazione dei generi alimentari, in quanto merce destinata alla vendita in cattivo stato di conservazione, (Art. 5 lett.b. della legge 30 aprile 1962 n. 283 ),infatti la legge lo considera anche un reato di pericolo.

Ma vediamo cosa dice la legge.

Come detto sopra, la Sanità,attraverso la scienza, ha riferito e provato che la plastica contenente l’acqua esposta al sole rilascia sostanze molto dannose per la salute, infatti se notate le bottiglie quando sono lasciate all’aperto a prolungate esposizione dei raggi solari sono piene di bolle d’aria, questo perché come anzidetto il pet rilascia additivi e sostanze che alterano le caratteristiche dell’acqua.

Inoltre, come riferito da Cass., Sez. III, sent. n. 9229 del 13/10/1997, la norma non richiede che la sostanza alimentare sia pericolosa, infatti perchè ricorra il cattivo stato di conservazione è sufficiente che nelle modalità di conservazione del prodotto (sistemi di confezionamento, luogo di conservazione, esposizione all’aria o al sole, stivaggio, trasporto, ecc.) non sono osservate le precauzioni igienico – sanitarie dirette ad evitare che il prodotto stesso possa subire un’alterazione che ne comprometta la genuinità o la commestibilità, precauzioni che possono essere prescritte da leggi o regolamenti o che possono trovare la loro fonte in regole di comune esperienza.

Inoltre, voglio ricordare che vi è  il  D.M. 20 gennaio 1927 in ordine alla conservazione dell’acqua minerale, norma tuttora in vigore perché non abrogata ove all’art.47 sancisce che:

l’acqua minerale, specialmente se conservata in bottiglie, deve essere tenuta al riparo della viva luce e da sorgenti di calore.

Pertanto, l’acqua minerale dunque, se destinata alla vendita, deve stare all’ ombra e lontano da fonti dirette di calore, per evitare che subisca “modificazioni nella sua composizione naturale”.

 

Si riportano alcune sentenze che possono essere di aiuto:

 

Giurisprudenza:

 

Conservazione di bottiglie di acqua al sole integra reato ex L.283/1962

Cassazione penale, sez. III, sentenza 24/04/2002 n° 15491

La fattispecie dell’art. 5 lett. b) della legge n. 283 del 1962 integra un reato di pericolo che completa, quale norma di tutela anticipata e di chiusura, le diverse previsioni del medesimo art. 5 che sono riferite a ipotesi in atto di alterazione o degenerazione degli alimenti (In tal senso Corte di cassazione, SS.UU., sent. n. 1 del 4/1/1996. Cfr. anche parz. difforme Cass., Sez. III, sent. n. 1505 del 9/2/1998).

Accanto alla tutela anticipata della qualità dell’alimento, l’art. 5 punisce le violazioni del diritto dei consumatori all’affidamento ed alla tranquillità nei confronti del rischio di alterazione degli alimenti: nei casi di cattiva conservazione dell’alimento, e indipendentemente dall’avvenuta alterazione del prodotto, tale interesse risulterebbe oggetto non di mero pericolo, ma di vera e propria lesione diretta (Cfr. Sez. Un., sent. n. 442/2002).

In materia di alimenti, perché ricorra il cattivo stato di conservazione- elemento costitutivo del reato contravvenzionale di cui all’art. 5 della legge 30 aprile 1962 n. 283 – non occorre che la sostanza alimentare risulti alterata. È sufficiente che nelle modalità di conservazione del prodotto (sistemi di confezionamento, luogo di conservazione, esposizione all’aria o al sole, stivaggio, trasporto, etc.) non vengano osservate le precauzioni igienico-sanitarie dirette ad evitare che il prodotto stesso possa subire una alterazione che ne comprometta la genuinità o commestibilità, precauzioni che possono essere prescritte da leggi o regolamenti o che possono trovare la loro fonte in regole di comune esperienza; ne consegue che l’inosservanza delle speciali precauzioni dettate dall’art. 47 d.m. 20 gennaio 1927 in ordine alla conservazione dell’acqua minerale – norma tuttora in vigore perché non abrogata, né espressamente né implicitamente, dal decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 105 o dal d.m. 12 novembre 1992 n. 542 – determina la sussistenza del suddetto reato. Nella fattispecie, è stato ritenuto configurabile il reato in questione in relazione alla detenzione, per la vendita, di bottiglie di acqua minerale depositate in luogo esposto al sole. (Sez. 3 Sent. 09229 del 13/10/97)

Tenere le bottiglie di acqua minerale – destinate alla vendita – esposte alla luce del sole è reato punito con multe salate anche nel caso in cui le analisi organolettiche dimostrino che la qualità dell’acqua non è stata alterata dai raggi solari.

( sentenza nr.19642/03 depositata il 28.4.2003 Cass. Sez.III).

 

ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIE DI PLASICA CON MODULISTICA – LUGLIO 2018 (1)10

  • Verbale di sequestro;
  • Verbale di Elezione di domicilio;
  • Verbale di distruzione della merce

 

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