Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione con circolare n. 2 del 18/03/2014 Al fine di assicurare l’interpretazione omogenea della norma, ha ritenuto necessario fornire un indirizzo applicativivo al D.L. n. 101 del 31/08/2013 convertito in legge n. 125 del 30/10/2013
La legge introduce una disposizione in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti al fine di contrastare il fenomeno dell’assenteismo nelle amministrazioni. In particolare, l’art. 4, comma 16 bis, del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il comma 5 ter dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali. La giustificazione dovrà avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione . L’attestazione potrà essere trasmessa dalla struttura anche per via telematica .
Nel caso di dipendenti che si sottopongono a trattamenti periodici,o a terapie comportanti incapacità al lavoro, può essere sufficiente anche un’unica certificazione el medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa. Gli interessati dovranno produrre tale certificazione all’amministrazione prima dell’inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certificazione dovranno poi far seguito le singole attestazioni di presenza – dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle singole giornate. In questi casi l’attestazione di presenza dovrà contenere anche l’indicazione che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.
Va ricordato che l’attestazione di presenza può anche essere dichiarata ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000 fermo restando i controlli di cui all’art. 71.
Giuseppe Capuano
P.A.sSiamo