Riscossione coattiva nei confronti di società in amministrazione controllata (e procedure concorsuali)
Il caso trattato dalla Cassazione civile Sezione V, con Ordinanza, del 02/09/2024, n. 23496, afferisce alla materia dei tributi; tuttavia alcuni principi sono esportabili alla riscossione delle sanzioni amministrative.
In caso di amministrazione straordinaria di una società, l’iscrizione a ruolo straordinario e l’irrogazione di sanzioni tributarie conseguenti alla violazione di norme tributarie anteriori all’apertura della procedura sono legittime.
Tuttavia, tali sanzioni sono dovute e ammissibili al passivo solo se l’obbligo di pagamento del tributo fosse già scaduto alla data di apertura della procedura concorsuale. Diversamente, l’obbligazione non si considera inadempiuta e non giustifica l’applicazione di sanzioni.
Gli aggi per la riscossione e eventuale esecuzione esattoriale sono considerati oneri concorsuali se l’attività esecutiva, intesa in senso ampio e comprensiva dell’insinuazione al passivo della procedura concorsuale, è avviata prima dell’apertura della procedura stessa.
La quantificazione di tali aggi e la loro collocazione nel passivo spetta al giudice della procedura concorsuale, non al giudice tributario.