Art. 8 D.L. n. 19/2026 — Digitalizzazione delle prove di pagamento e nuova trasparenza amministrativa.

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L’articolo 8 del Decreto-Legge n. 19/2026 introduce un intervento normativo di particolare interesse nel quadro delle politiche di semplificazione amministrativa e digitalizzazione dei processi documentali, incidendo sia sui rapporti tra utenti e intermediari finanziari sia sugli obblighi di pubblicità gravanti sulle pubbliche amministrazioni.

Di particolare interesse per la Pubblica Amministrazione  sono il comma 2  e comma 3.

Il comma 2 interviene sugli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, con specifico riferimento ai dati sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Le amministrazioni e gli enti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013, i cui dati sui pagamenti risultano già confluiti nella banca dati del portale governativo “Soldi pubblici”, assolvono agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 4-bis del medesimo decreto mediante  la pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, di un collegamento ipertestuale al portale “Soldi pubblici”.

La norma elimina:

  • duplicazioni informative;
  • caricamenti manuali di dati già trasmessi al sistema centrale;
  • disallineamenti tra banche dati nazionali e siti istituzionali.

Viene così rafforzato il principio del “once only”, secondo cui le amministrazioni non possono essere obbligate a fornire più volte le medesime informazioni a soggetti pubblici diversi.

Il comma 3 estende il medesimo meccanismo di semplificazione agli ulteriori obblighi di pubblicazione previsti dal decreto trasparenza. ai soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 che trasmettono i propri dati alle banche dati nazionali elencate nell’Allegato B  ( BDAP bilanci, PerlaPa Anagrafe delle prestazioni, InPa Portale per i bandi di concorso)del medesimo decreto. Gli obblighi di pubblicazione sostituiti riguardano le informazioni previste dagli articoli:

  • 15 — titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione;
  • 16 — dotazione organica e costo del personale;
  • 17 — personale non a tempo indeterminato;
  • 18 — incarichi conferiti ai dipendenti pubblici;
  • 19 — bandi di concorso;
  • 21 — dati sulla contrattazione collettiva;
  • 22 — enti pubblici vigilati e partecipazioni;
  • 28 — rendiconti dei gruppi consiliari;
  • 29 — bilanci;
  • 30 — beni immobili e gestione del patrimonio.

Gli obblighi si intendono assolti mediante la pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente”, di un collegamento ipertestuale diretto alle banche dati nazionali contenenti le informazioni aggiornate.

 Il secondo e il terzo rappresentano un intervengono in modo organico sulla disciplina della trasparenza amministrativa, modificando gli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo 33/2013.

Una riforma coerente con il principio “once only”

L’articolo 8 recepisce in modo evidente il principio europeo del once only, secondo cui le pubbliche amministrazioni non possono imporre la duplicazione di informazioni già detenute da altre strutture pubbliche.

Il dato viene prodotto una sola volta, certificato in una banca dati centrale e reso accessibile a tutti i soggetti interessati.

Ne deriva un modello di trasparenza fondato non sulla moltiplicazione degli adempimenti formali, ma sulla qualità, affidabilità e accessibilità delle informazioni.

Impatti organizzativi per le amministrazioni

Sul piano operativo, le pubbliche amministrazioni sono chiamate a:

  • verificare la corretta alimentazione delle banche dati nazionali;
  • aggiornare la sezione “Amministrazione trasparente” mediante collegamenti stabili;
  • adeguare i sistemi di conservazione documentale digitale;
  • riorganizzare i flussi interni di pubblicazione dei dati.

L’effetto complessivo è una sensibile riduzione degli oneri burocratici, soprattutto per gli enti di dimensioni medio-piccole, spesso privi di strutture dedicate alla gestione della trasparenza digitale.

 

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