L’articolo 4 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 introduce un articolato intervento di modifica alla disciplina della sicurezza urbana contenuta nel decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. L’intervento normativo è volto a rafforzare gli strumenti di prevenzione amministrativa a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza e ad ampliare l’efficacia del sistema del divieto di accesso alle aree urbane, comunemente noto come DASPO urbano.
La disposizione incide in modo significativo sugli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 14 del 2017, introducendo nuovi presupposti per l’adozione delle misure di allontanamento, prevedendo la possibilità di individuare zone urbane a vigilanza rafforzata e ampliando l’ambito di applicazione del divieto di accesso alle aree urbane nei confronti di soggetti coinvolti in episodi di criminalità o violenza. La norma interviene inoltre sulla disciplina dell’arresto in flagranza differita, estendendola anche al delitto di danneggiamento commesso durante manifestazioni pubbliche.
Il decreto-legge è entrato in vigore il 25 febbraio 2026, giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 9 DEL DL 14/2017
Il comma 1, lettera a), numero 1), dell’articolo 4 modifica il comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 14 del 2017, ampliando i presupposti applicativi dell’ordine di allontanamento dalle aree urbane.
La nuova formulazione stabilisce che il provvedimento possa essere adottato anche nei confronti di soggetti che tengono, nelle aree individuate dalla normativa, comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, quando da tali condotte derivi un concreto pericolo per la sicurezza.
La modifica consente dunque alle autorità di pubblica sicurezza di intervenire anche in presenza di condotte non necessariamente riconducibili alle specifiche violazioni già previste dalla normativa previgente, ma comunque idonee a compromettere la sicurezza urbana e la libera fruizione degli spazi pubblici.
Introduzione delle zone urbane a vigilanza rafforzata
Di particolare rilievo è l’introduzione dei nuovi commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 9, attraverso i quali viene previsto un nuovo strumento di prevenzione amministrativa fondato sull’individuazione di specifiche aree urbane caratterizzate da fenomeni di criminalità o illegalità.
Presupposti applicativi
Il nuovo comma 3-bis attribuisce al prefetto la facoltà di individuare, con apposito provvedimento, zone urbane caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o di illegalità, nelle quali possono essere adottate misure rafforzate di allontanamento.
In tali aree può essere disposto l’allontanamento dei soggetti che risultino denunciati negli ultimi cinque anni per una serie di reati espressamente individuati dalla norma, tra i quali:
- delitti non colposi contro la persona o contro il patrimonio;
- reati aggravati ai sensi dell’articolo 604-ter del codice penale (aggravante della finalità di discriminazione o odio etnico, nazionale, razziale o religioso);
- i delitti previsti dagli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativi alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti;
- i reati in materia di armi previsti dagli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 relativi al porto fuori dall’abitazione di oggetti atti ad offendere e armi, come modificati anch’essi dal DL 23/2026.
La misura può essere adottata anche quando tali soggetti tengano, nelle predette zone urbane, comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti che impediscono la libera e piena fruizione degli spazi pubblici e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza.
Ordine di allontanamento e sanzioni
In tali casi gli organi accertatori indicati dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2017 possono ordinare l’allontanamento del soggetto dalla zona interessata per 48h dall’accertamento e sanzionare il soggetto amministrativamente con una sanzione da 100,00 a 300,00€ PMR entro 60 giorni pari 1/3 del massimo 100,00€, l’autorità amministrativa competente è il Sindaco ed i proventi sono destinati al Comune ove è accertata la violazione
Procedura di individuazione delle zone
Il nuovo comma 3-ter disciplina il procedimento di individuazione delle zone a vigilanza rafforzata. Esse sono individuate mediante provvedimento motivato del prefetto, adottato previa consultazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica previsto dall’articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Alle riunioni del comitato è invitato a partecipare anche il procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, o un magistrato da lui delegato.
Il provvedimento prefettizio deve indicare in modo specifico:
- i luoghi interessati dalla misura;
- la durata dell’individuazione delle zone.
La durata massima della misura è stabilita in sei mesi, ma essa può essere rinnovata più volte fino a un limite massimo complessivo di diciotto mesi.
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 10 DEL DECRETO MINNITI
La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 introduce numerose modifiche all’articolo 10 del decreto-legge n. 14 del 2017, che disciplina il divieto di accesso alle aree urbane disposto dal questore (DACUR).
Adeguamento dei riferimenti normativi
In primo luogo, il comma 1 dell’articolo 10 viene modificato per includere tra le ipotesi rilevanti anche quelle previste dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 9, consentendo l’adozione delle misure di allontanamento anche nelle zone urbane a vigilanza rafforzata.
Analogamente, il comma 2 viene modificato per estendere l’applicazione del divieto di accesso alle nuove ipotesi introdotte dall’articolo 9.
La norma stabilisce inoltre che, nelle ipotesi relative alle zone a vigilanza rafforzata, la durata del divieto di accesso non possa essere superiore alla durata dei provvedimenti prefettizi che individuano tali zone.
Modifiche al comma 3
Una ulteriore modifica riguarda il comma 3, nel quale viene inserita una disposizione che stabilisce che, nelle ipotesi previste dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 9, la durata del divieto di accesso nei confronti di soggetti condannati deve essere pari alla durata dei provvedimenti prefettizi che individuano le zone a vigilanza rafforzata.
Introduzione del nuovo comma 3-bis
L’articolo 4 introduce inoltre il nuovo comma 3-bis dell’articolo 10, che amplia ulteriormente l’ambito di applicazione del divieto di accesso.
La norma stabilisce che il questore possa disporre il divieto di accesso anche nei confronti di soggetti denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nei cinque anni precedenti per una serie di reati commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Tra tali reati rientrano:
- i reati previsti dagli articoli 5, terzo comma, e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152, relativi all’uso di caschi protettivi o altri mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona e al possesso di strumenti idonei all’offesa;
- i reati previsti dagli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di porto di armi o oggetti atti ad offendere.
Il divieto di accesso può inoltre comprendere anche i luoghi nei quali i reati sono stati commessi, purché il provvedimento ne indichi espressamente l’ambito territoriale e stabilisca modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario.
Adeguamento del comma 4
Il comma 4 dell’articolo 10, il quale prevede l’applicazione sia dell’ordine di allontanamento di 48 h che l’applicazione del DACUR anche nei confronti dei minori, come già modificato dal decreto Caivano nel 2023, viene ampliato per includere tra le ipotesi rilevanti anche quelle previste dal nuovo comma 3-bis, coordinando così la disciplina delle sanzioni e delle conseguenze derivanti dalla violazione del divieto di accesso.
Estensione dell’arresto in flagranza differita
L’ultima modifica riguarda il comma 6-quater dell’articolo 10, relativo all’arresto in flagranza differita per reati commessi durante manifestazioni pubbliche.
La disposizione, che in precedenza si applicava al delitto di lesioni personali gravi o gravissime a pubblico ufficiale previsto dall’articolo 583-quater del codice penale, viene estesa anche al delitto di danneggiamento previsto dall’articolo 635, terzo comma, del codice penale.
Pertanto, quando il danneggiamento è commesso nel contesto di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, è possibile procedere all’arresto dell’autore anche successivamente alla commissione del fatto, sulla base di documentazione video-fotografica o di altri elementi probatori che consentano l’identificazione del responsabile.



