Art 126 Bis C.d.S. Comunicazione dati conducente: è obbligatoria anche se è presentato ricorso

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Intervento chiarificatore….se ce ne fosse ancora bisogno…..della Corte di Cassazione sui termini per proporre ricorso avverso il verbale di accertamento della violazione dell’articolo 126bis, codice della strada.

E ancora una volta, la Corte di Cassazione si pone contro il parere del Ministero…ma a favore di una corretta interpretazione della norma.

La Suprema Corte, con la sentenza 23 luglio 2015 n. 15542 ha precisato che non corrisponde a verità giuridica il principio per cui in nessun caso il proprietario del veicolo (che avesse proposto opposizione avverso l’accertamento dell’infrazione presupposta) sarebbe stato tenuto a rilevare i dati personali e della patente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali od amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione della infrazione.

Va innanzi tutto ricordato il quadro normativo di riferimento: per effetto di interventi legislativi successivi alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 (segnatamente: del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 164, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286; nonché decreti ministeriali di aggiornamento delle sanzioni pecuniarie), l’art. 126 bis, comma 2 è ora del seguente tenore:

“L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 272,00 a Euro 1,088,00. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica”.

 

Il principio che deve essere posto a base dell’interpretazione della norma è quello dell’autonomia delle due condotte sanzionabili – quella relativa all’infrazione presupposta e quella attinente all’omessa o ritardata comunicazione delle generalità del conducente – in cui la seconda è prevista a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, tutelabile di per sé e non in quanto collegato all’effettiva commissione di un precedente illecito (vedi Cass. Sez. II n. 22881/2010; Cass. sez. II n. 11811/2010) – ovviamente essendo comunque necessaria l’allegazione, pur se poi dimostratasi infondata, della sua perpetrazione – ed è dunque indipendente dalla esistenza e dagli esiti di una concorrente impugnativa attinente alla legittimità dell’accertamento dell’illecito presupposto (vedi Cass. Sez. II n. 17348/2007; Cass. Sez. II n. 16674/2010), così che il termine per la comunicazione delle generalità del conducente non può decorrere se non dal momento della richiesta dell’autorità, vertendosi, in caso di inadempimento, in un’ipotesi di illecito istantaneo.

Quindi, la violazione dell’articolo 126 bis, codice della strada, si realizza allo scadere dei 60 giorni dalla notificazione della violazione presupposta, e il ricorso presentato sulla violazione presupposta non impedisce la commissione della violazione dell’articolo 126bis: i dati devono comunque sempre essere comunicati.

 

di Marco Massavelli

 

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