Il Ministero dell’Interno ha emanato nuova regola tecnica di prevenzione incendi per gli alberghi da 25 a 50 posti con Decreto 14 luglio 2015, recante “Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50”, pubblicato sulla G. U. del 24.07.2015, n. 170. Il provvedimento entrerà in vigore il 23 agosto 2015.
Le nuove norme si applicano per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere, definite dal decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto.
Il decreto, al fine di garantire la prevenzione incendi nelle strutture ricettive, per la sicurezza e la salvaguardia delle persone e la tutela dei loro beni contro i rischi di incendio, ha stabilito che le strutture turistico – ricettive, indicate all’art. 1, devono essere realizzate e curate in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Le nuove regole sono analiticamente elencate nell’allegato 1 del decreto in parola, che viene allegato alla presente nota.
link: Decreto 14 luglio 2015, recante “Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50”, pubblicato sulla G. U. del 24.07.2015, n. 170.