quesito: Recidiva violazione art. 20 cds occupazione abusiva di suolo pubblico ad un esercente del mercato autorizzato ma che violi le prescrizioni dei m2…..si applica la sanzione cui l’ art. 20 e poi il suap cosa deve fare?

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
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Domanda: Recidiva violazione art. 20 cds occupazione abusiva di suolo pubblico ad un esercente del mercato autorizzato ma che violi le prescrizioni dei m2…..si applica la sanzione cui l’ art. 20 e poi il suap cosa deve fare?

RispostaDa quanto ho capito l’attività di commercio in esame avviene in un’area mercatale, destinata esclusivamente all’attività di mercato. 

Due ipotesi si presentano:
1) area destinata esclusivamente all’attività commerciale;
2) strada pubblica destinata, in determinati giorni ed orari, all’attività commerciale e, pertanto, sottratta alla circolazione stradale almeno per il periodo di svolgimento dello stesso.
In entrambe le ipotesi, per l’esercente, assegnatario di posteggio in concessione, che ha occupato più spazio di quanto è stato assegnato per l’esercizio dell’attività, non si potrà applicare la sanzione prevista dal comma 4 dell’art. 20 del Codice della strada in quanto detta area, come detto innanzi, è stata sottratta alla circolazione stradale proprio per lo svolgimento del mercato.
La sanzione da applicare nell’ipotesi in quesito è da rinvenirsi o nella legge regionale sull’attività di commercio, ovvero in eventuale regolamento comunale sulla gestione delle aree mercatali o sullo specifico mercato (settimanale o giornaliero).
Il Suap, quindi, all’esito del verbale accertato e contestato o notificato all’operatore, dovrà applicare le eventuali sanzioni accessorie stabilite dalla legge regionale o dal regolamento comunale. 
 
Michel Pezzullo
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