L’ANAC, con il parare di precontenzioso n. 396 , approvato dal Consiglio dell’Autorità il 30/07/2024, ha chiarito che la carenza della indicazione dei costi della manodopera anche in caso di affidamenti diretti ex art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023 determina la applicabilità della
sanzione espulsiva dalla gara da parte della stazione appaltante.
L’ANAC ha evidenziato che, se il previgente art. 95 co. 10 del d.lgs 50/2016 espressamente scartava l’obbligo dell’indicazione dei costi della manodopera per gli affidamenti diretti ex art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016, tale onere di indicazione dei costi da parte dell’o.e. non risulta, invece, espressamente escluso, né dall’art. 108 del d.lgs 36/2023, né invero da altre previsioni del Codice.
Viceversa, sia il vigente art. 108 che il previgente 95, invece, escludono espressamente l’onere di indicazione dei costi della manodopera per “forniture senza posa in opera” e per i “servizi di natura intellettuale”.
“Alla luce delle evidenze del dettato normativo di riferimento, non rilevandosi le esplicite deroghe richieste dall’art. 48, co. 4 del d.lgs 36/2023, si deve necessariamente concludere nel senso di ritenere sussistente anche per gli affidamenti diretti di cui all’art. 50, co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023 l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera, ex art. 108, co. 9 del d.lgs 36/2023.
Tali conclusioni peraltro appaiono già condivise dalla più recente giurisprudenza formatasi sulla questione (cfr. TAR Calabria – Catanzaro, sez. I, sent. n. 958 del 17.6.2024), basata sull’assenza di una espressa deroga all’onere di indicazione dei costi, come pure dal parere MIT n. 2398 del 26 febbraio 2024;
L’ANAC osserva che “la condotta della stazione appaltante non appare conforme alla disciplina di settore, pertanto, per effetto della omessa indicazione dei costi della manodopera da parte degli oo.ee. controinteressati, alla luce della espressa natura espulsiva della sanzione prevista dal legislatore per tali casi ex art. 108, co. 9 del d.lgs 36/2023, essa dovrà procedere in tal senso, anche
tenuto conto del fatto che avendoli indicati uno degli operatori concorrenti non sembra sussistere l’impossibilità materia di una loro indicazione, presupposto indefettibile per l’attivazione del soccorso istruttorio a tale fattispecie (cfr. il recente TAR Sicilia, del 18 marzo 2024, n.1071)”.
Parere di precontenzioso n. 396 del 30 luglio 2024