Quali sono i poteri dell’ispettore dell’azienda locale di trasporto pubblico in materia di rilevazione di infrazioni con riguardo alla sosta in zone diverse da quelle relative alle aree riservate al transito e alla fermata dei mezzi pubblici?
Problema trattato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, ed anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha trovato orientamenti interpretativi diversi.
La questione trattata dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 24 settembre 2015, n. 18982, riguarda l’accertamento di una sosta su attraversamento pedonale effettuato da un ispettore dell’azienda locale di trasporto pubblico del Comune di Torino, nominativamente designato dal Sindaco ai sensi dell’art. 17, commi 133 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Facciamo l’excursus storico della disciplina degli ausiliari del traffico per trovare la soluzione più corretta della questione, almeno per quello che è il pensiero della giurisprudenza.
L’art. 17, commi 132 della legge 15 maggio 1997, n. 127 ha attribuito ai Comuni la possibilità di conferire, con provvedimento del sindaco, funzioni di prevenzione ed accertamento delle infrazioni in materia di sosta ai dipendenti comunali od ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, entro i confini delle aree oggetto di concessione. La stessa norma dispone che la procedura sanzionatoria e l’organizzazione del servizio sono di competenza degli uffici o comandi a ciò preposti e che i gestori possono esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti.
Ai sensi del successivo comma 133, le stesse funzioni sono conferite al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, il quale può anche svolgere funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie di trasporto pubblico.
L’art. 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha successivamente chiarito che l’art. 17, commi 132 e 133 della legge 15 maggio 1997, n. 127 “si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonchè di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.” e che queste funzioni, “con gli effetti di cui all’art. 2700 c.c., sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali, nell’ambito delle categorie indicate dalla citata legge n. 127 del 1997, art. 17, commi 132 e 133”, disponendo, altresì, che a detto personale “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, art. 158, lett. b) e c), e comma 2, lett. d) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, “.
Da detta normativa emerge che il legislatore ha inteso conferire agli ausiliari del traffico, ai fini di semplificazione dell’attività amministrativa, il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in alcune ipotesi tassative.
Una prima ipotesi è costituita dalle infrazioni concernenti la sosta di autoveicoli nelle aree soggette a concessione di parcheggio, in ordine alla quale le funzioni di prevenzione ed accertamento possono essere svolte dagli stessi dipendenti della società concessionaria.
Una seconda, concernente la sosta nell’ambito del territorio del Comune, nella quale le funzioni di prevenzione ed accertamento delle relative infrazioni sono attribuite ai dipendenti comunali.
Una terza, si riferisce agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano, ai quali è conferito il controllo della sosta non solo sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, ma anche nell’intero territorio comunale.
Sulla base di tale interpretazione, si evince che anche agli ispettori delle aziende di trasporto del servizio pubblico spetta tale competenza, previo accertamento della previa delega nominativa.