Ancora questioni di semaforo rosso…

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In coda al commento della sentenza pubblicata qualche ora fa, aggiungo qualche riflessione attinente a motivi ulteriori del ricorso.

Come avrà colto chi ha letto l’articolo delle 8 di stamane, un automobilista proponeva ricorso innanzi al GdP di Lodi avverso un verbale della polizia locale, con cui gli veniva contestato di proseguire la marcia in corrispondenza di intersezione, nonostante il divieto imposto dalla segnalazione del semaforo, che proiettava luce rossa della sua direzione di marcia: tale violazione era stata accertata a mezzo di apparecchiatura di rilevazione automatica. Il ricorso veniva rigettato sia in primo che in secondo grado ma, nonostante ciò, l’automobilista ha insistito arrivando fino alla Suprema Corte che, con sentenza (sezione seconda civile) n°8412 del 27 aprile 2016 ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell’accertamento.

Qual era un ulteriore tema della contesa tale da meritare tre gradi di giudizio che riapre vecchie questioni di semaforo rosso (oltre a quello della corsia)?

Tra le altre censure, “Con il quarto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 146, 3°comma cod. strada, in relazione all’art. 201 cc. 2 bis e 2 ter dello stesso codice, …”. “…nemmeno tale censura può trovare accoglimento. L’art. 201, co. 1 bis stabilisce che la contestazione immediata non è necessaria nell’ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa. Poiché, alla stregua di quanto osservato, la violazione in cui è incorso il ricorrente è esattamente quella teste richiamata – non assumendo evidentemente rilievo il fatto che altra lanterna semaforica segnalasse luce verde, posto che egli non era destinatario di tale indicazione – la contestazione immediata non era necessaria. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità”.

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