Minima ebbrezza e sospensione della patente.

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Molto bella e concreta la sentenza del tribunale di Udine (20 maggio 2016) con cui si è bene messo in chiaro (annullando la precedente e troppo benevola sentenza del giudice di pace) il tratto differenziale che corre tra la sospensione della patente irrogata dal Prefetto, ex art. 218 CdS in conseguenza dell’illecito di cui alla lettera a, del comma 2 dell’articolo 186 del CdS e la sospensione della patente -pur sempre inflitta dal Prefetto- di natura cautelare, adottata a norma dell’articolo 223 del predetto codice,

In data 16.8.2013 il Prefetto di Udine emetteva ordinanza di sospensione della patente di guida per un periodo di mesi tre dal giorno della violazione, con avvertimento che in mancanza di visita medica entro il 4.11.2013, data di scadenza del periodo di sospensione, in aggiunta a questo periodo la patente sarebbe rimasta sospesa fino all’esito favorevole della visita. Con sentenza in data 24.10.2014, il Giudice di pace di Udine, accogliendo l’opposizione annullava l’ordinanza-ingiunzione ritenendo che l’esito positivo della visita medica dell’8.4.2014 avesse determinato la scadenza della sospensione per essere venute meno le esigenze cautelari cui il provvedimento era preordinato.

La prefettura ricorre in appello e fa bene.

“In effetti, l’art. 186, commi 1 e 2, lett. a) del Codice della Strada, prevede: “Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 531 a Euro 2.125, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;” Le ipotesi previste alle successive lettere b) e c) costituiscono fattispecie di illecito penale, nella specie contravvenzioni, essendo comminate la pena dell’ammenda e dell’arresto. È vero che in tutte tre le ipotesi “consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente”. Tale sospensione, tuttavia, ha chiara natura sanzionatoria e non cautelare come invece la sospensione prevista dall’art. 223 del Codice della strada, che si riferisce ai soli casi di reato, e la sospensione prevista dallo stesso art. 186, commi 8 e 9, Codice della strada, che riguarda, appunto, la sospensione fino ad esito della visita medica di verifica dell’idoneità sanitaria alla guida. Ed invero, “In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all’art. 186 del codice della strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all’art. 223 del medesimo codice; nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell’accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti.” (così Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 21447 del 19/10/2010; cfr. anche Cass. Civ, Sez. 1, Sentenza n. 18617 del 28/08/2006). Da detta natura sanzionatoria discende che nessun rilievo può avere la visita medica positiva, non potendo certo l’irrogazione della sanzione essere sottoposta ad una condizione sospensiva non prevista dall’ordinamento. La ratio della norma di cui all’art. 186, comma 2, lett. a), infatti, è quello di sanzionare il trasgressore con il pagamento della multa amministrativa e con la sospensione della patente per un tempo predeterminato, e poi – una volta terminato tutto il periodo di sospensione determinato dall’Autorità prefettizia – di consentirgli il riacquisto della patente solo in caso di esito positivo dell’esame medico. In altri termini, si vuole impedire ad un soggetto, di cui non sia ancora certa l’idoneità fisica alla guida, di circolare con un veicolo seppure ha già espiato la pena amministrativa della sospensione della patente ex art. 186 comma 2, lett a) del Codice della strada. Pertanto il giudice di primo grado ha errato laddove ha considerato che la visita medica positiva avesse determinato la cessazione automatica delle esigenze cautelari sottese dalla sospensione: la sospensione di cui all’art. 186, comma 2, codice della Strada, come si è detto, non ha finalità cautelare, bensì sanzionatoria, con conseguente irrilevanza dell’esito della visita medica”.

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