La lotta alla ludopatia si arricchisce di nuovi elementi fondamentali che consentono ai Comuni di utilizzare correttamente gli strumenti a disposizione.
Il Consiglio di Stato, 27/06/2017, n. 3138 ha preso posizione sul provvedimento adottato dal comune veneto con il quale si diffidava l’esercizio della sala pubblica da gioco perché situata ad una distanza di 95 metri dal Municipio ed a 295 metri da edifici scolastici, considerando tali luoghi come “sensibili”.
IL Collegio richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale che riconosce la piena ammissibilità e legittimità tanto da affermare che “con la formula «discipline regolatorie […] emanate a livello locale» il legislatore intendeva riferirsi a quelle adottate dai comuni, in applicazione delle norme che regolano i poteri dei relativi organi rappresentativi: norme che – come riconosciuto anche da questa Corte (con particolare riguardo ai sindaci, sentenza n. 220 del 2014) – si prestano ad essere interpretate come idonee a legittimare l’adozione di misure di contrasto della ludopatia, anche per quanto attiene all’imposizione di distanze minime delle sale da gioco rispetto ai luoghi “sensibili” – per essere poi disciplinata più organicamente a livello legislativo da larga parte delle Regioni. Nello specifico rientra plausibilmente la previsione di distanze minime delle sale da gioco rispetto a luoghi cosiddetti “sensibili”: frequentati, cioè, da categorie di soggetti che si presumono particolarmente vulnerabili di fronte alla tentazione del gioco d’azzardo.
Ciò è utile per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della “dipendenza da gioco d’azzardo”: fenomeno da tempo riconosciuto come vero e proprio disturbo del comportamento, assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all’alcoolismo.
Sulla scorta di quanto osservato e dell’interesse pubblico perseguito il Collegio ritiene non condivisibile la distinzione tra apertura di una nuova sala da giochi ed il suo mero trasferimento in altro locale, anche a distanza ridotta: se la distanza dai “luoghi sensibili” costituisce una misura ragionevole ed utile per mettere un freno alla ludopatia, sarebbe del tutto illogico ammettere il superamento delle distanze in caso di trasferimento di una sala da giochi già esistente.