La Corte di Cassazione ritorna nuovamente sull’accertamento della guida in stato di ebbrezza alcolica, di cui all’articolo 186, codice della strada.
E questa volta, si occupa, in particolare, della situazione, che si riscontra molte volte nei controlli su strada, del conducente che emette un soffio leggero nell’etilometro: i giudici di legittimità della IV Sezione Penale, con la sentenza 29 gennaio 2015, n. 22363, (depositata in data 27 maggio 2015), ribadiscono l’infondatezza delle doglianze dell’imputato concernenti ancora il tema dell’inattendibilità dei test effettuati, in considerazione del fatto che, sugli scontrini che riportano i risultati delle due prove, vi è la scritta “volume insufficiente”.
Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, ” E’ configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura “volume insufficiente”, la quale, in assenza di patologia respiratorie, attesta soltanto la mancata adeguata espirazione da parte dell’imputato”.
I giudici di legittimità si soffermano, inoltre, su altri aspetti, di particolare rilievo, ai fini della corretta procedura di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.
Certamente utilizzabili devono ritenersi gli scontrini dell’etilometro in cui sono stati registrati i risultati dell’alcoltest, in considerazione della irripetibilità dell’accertamento in questione: l’eventuale inutilizzabilità dovrebbe quindi restringersi alla parte del verbale di accertamento che riporta osservazioni e considerazioni diverse dalla indicazione del tasso alcolemico, come quella riguardante “l’alito vinoso” o altri sintomi accertati, dell’imputato.
“…Il verbale contenente gli esiti dell’alcoltest è pienamente utilizzabile non solo nella parte in cui attesta la presenza nel soggetto di un tasso alcolemico superiore a quello consentito ma anche in quella in cui dà conto delle circostanze spazio-temporali nell’ambito delle quali tale accertamento è stato effettuato” (Cass. n. 45514/13).
Importante rilievo, infine, sulla validità del rilevamento eseguito a distanza di circa trenta minuti tra la guida del veicolo e l’esecuzione del test: “… il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico ” (Cass. nn. 21991/12, 13999/14).
di Marco Massavelli