Autovelox. Dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 45 co. 6 del CdS. Tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento dei limiti di velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura

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Ennesimo intervento a piedi uniti della giurisprudenza nella telenovela della necessaria verifica delle apparecchiature utilizzate per la rilevazione della velocità.

La Corte Costituzionale, con sent. n. 113 del 18/06/2015 ha, infatti, dichiarato l’illegittimità dell’art. 45 comma 6 del Cds nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Il giudice di legittimità ha riscontrato che, contrariamente a quanto statuito dalla Cassazione, che ne ha affermato la non necessaria verifica periodica, la norma richiamata contrasta con il principio di razionalità, sia nel senso di razionalità formale, vale a dire del principio logico di non contraddizione, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero della ragionevolezza.

Ciò in considerazione del fatto che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e , quindi, a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamenti dei proprie componenti e anche ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione dell’alimentazione. Trattasi, infatti, di tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionale all’elemento temporale. Per tali motivi, l’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i motivi di cui sopra, intrinsecamente irragionevole. 

Conclude, la Corte, che il bilanciamento realizzato dall’art. 142 del codice della strada ha per oggetto, da un lato, interessi pubblici e privati estremamente rilevanti quali la sicurezza della circolazione, la garanzia dell’ordine pubblico, la preservazione dell’integrità fisica degli individui, la conservazione dei beni e, dall’altro, valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridici ed il diritto di difesa del sanzionato. Detto bilanciamento si concreta attraverso una sorta di presunzione, fondata sull’affidabilità dell’omologazione e della taratura dell’autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici. Proprio la custodia e la conservazione di tale affidabilità costituisce il punto di estrema tensione entro il quale la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato non perdono la loro ineliminabile ragion d’essere.

Richiamando, in ultimo, l’art. 142, comma 6, del CdS, la norma si giustifica per la peculiarità della fattispecie concreta che – allo stato attuale della tecnologia – rende impossibile o sproporzionatamente oneroso riprodurre l’accertamento dell’eccesso di velocità in caso di sua contestazione, ma, per contro, il richiamato bilanciamento dei valori in gioco trasmoda così nella irragionevolezza, nel momento in cui il diritto vivente formatosi sull’art. 45, comma 6, del medesimo codice consente alle amministrazioni preposte agli accertamenti di evitare ogni successiva taratura e verifica.

In soldoni, correre ai ripari e procedere, senza indugi, pena la inutilizzabilità delle apparecchiature, a tarature, verifiche, certificazioni, bolli, timbri e quant’altro, per evitare la solita messe di ricorsi e contestazioni.

Michele Orlando

P.A.sSIAMO

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