DOMANDA
Buongiorno,
Chiedo gentilmente suo parere sul se ritiene legittimo applicare il provvedimento di allontanamento previsto dalla recente norma, sulla base di accertamenti di violazione, già previsti dal Regolamento di Polizia Urbana, richiamando il d.l. e lart 50 c.5 tuel. senza l’adozione di Ordinanza apposita, visto che il regolamento prevede già la fattispecie .
Io ho seri dubbi, soprattutto in questa fase ma preferisco sentire cosa ne pensa.
Cordialmente saluti.
RISPOSTA
Il decreto-legge n°14/2017, contenente disposizioni in materia di sicurezza integrata ed urbana, scaturisce dalla esigenza di operare una più profonda riflessione sul concetto di sicurezza, proponendo un nuovo modello di governance del sistema sicurezza nelle aree urbane. In estrema sintesi il D-L n°14/2017, ridefinisce il concetto di sicurezza urbana in un testo normativo di rango legislativo (e non più come in passato, in una norma regolamentare) e ridisegna le competenze dei vari soggetti istituzionali su più livelli[1].
Oltre a modificare sensibilmente il potere di ordinanza sindacale[2], la norma qui menzionata impatta sui regolamenti comunali nei seguenti termini:
- L’impianto vigente dei regolamenti comunali può essere implementato, ove se ne ravvisasse l’esigenza con nuove norme, finalizzate a prevenire le condizioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- I regolamenti di Polizia Urbana possono individuare aree urbane -su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico– in relazione alla quali:
- disporre specifici divieti di stazionamento o di occupazione che limitano la libera accessibilità e fruizione delle predette aree. La violazione di tali disposizioni, oltre che una precipua sanzione pecuniaria, implica l’attivazione della procedura di “ordine di allontanamento” e “divieto di reingresso” di cui agli articoli 9 e 10 del D.L. n°14/2017[3];
- estendere la procedura di “ordine di allontanamento” e divieto di reingresso di cui agli articoli 9 e 10 del D.L. n°14/2017, per chi versi in condizione di ubriachezza, compia atti contrari alla pubblica decenza, eserciti il commercio abusivo o in violazione delle limitazioni poste dalla disciplina comunale.
Fatta questa premessa ricognitiva, occorre che il regolamenti comunali siano molto precisi nel “perimetrare” le aree urbane ove rendere applicabile la procedure di “ordine di allontanamento” ai fini di quanto indicato sopra sub punto 2 lettera b); ancora più precisi devono essere nel definire le condotte illecite (inerenti il divieto di limitazione della libera accessibilità ai luoghi o il divieto di occupazione e stazionamento) oltre che definire il “perimetro” ove si ritenga di applicare la procedura di “ordine di allontanamento” con riguardo a quanto specificato sub punto 2 capo a).
A questo punto, anche a voler ammettere che il suo comune di sia già dotato (per peculiare lungimirante anticipazione delle intenzioni del legislatore) di regolamenti così strutturati, residua il dubbio sulla necessità che, in relazione al fatto che le nuove procedure incidono su regole preesistenti, ci sia una nuova valutazione del Consiglio Comunale che doverosamente dovrebbe interrogarsi sull’effetto di una perimetrazione che non era pronosticabile alla data di approvazione del vecchio regolamento. La questione è dubbia, e riguarda la valutazione dell’impatto del principio di legalità sull’incrocio tra una nuova fonte di rango legislativo che riattiva una vecchia fonte di rango regolamentare preveniente rispetto al Decreto Legge n°14/2017.
Ritengo che sia preferibile un approccio garantista alla materia (specie ora che la norma, in fase di conversione, potrebbe cambiare notevolmente) ed applicare l’ordine di allontanamento solo in relazione ai precetti già definiti nel D.L., senza forzare l’interpretazione applicativa di norme regolamentari che già disciplinavano, in maniera più o meno completa, ma inconsapevole rispetto alla novella, temi come la “perimetrazione di ambiti urbani” e peculiari divieti, nei termini predetti.
Ancora maggiore prudenza suggerisco in tema di adozione di ordinanze ai sensi dell’art. 50 comma 5 TUEELL (novellato); gli esperimenti avviati in diverse realtà comunali in questi giorni, a mio sommesso parere, denunciano la solita approssimazione e carenza di istruttoria che storicamente hanno portato alla giubilazione di simili provvedimenti.
[1] 1) le linee guida generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata sono adottate su proposta del Ministero dell’Interno con accordo sancito in sede di conferenza unificata; 2) si attribuisce al Consiglio Comunale la possibilità di inserire nei Regolamenti comunali norme volte a prevenire fenomeni di criticità sociale, suscettibili di determinare un’influenza negativa sulla sicurezza urbana (potere peraltro già presente in quanto riconducibile al concetto di polizia amministrativa locale); 3) al Sindaco viene attribuito un più penetrante potere di ordinanza, strutturato su tre livelli, descritti nella nuova formulazione degli articoli 50 e 54 TUEL; 4) sono nuovamente previsti patti per l’attuazione della sicurezza urbana. In buona sostanza le ben note convenzioni sicurezza tra Prefettura ed istituzioni locali; 5) viene istituito un nuovo Comitato Metropolitano per l’analisi dei problemi sulla sicurezza urbana; 6) il capo II del decreto-legge contiene poi, in concreto, una serie di misure ritenute idonee ad arricchire lo scenario di poteri consegnati a polizia locale e Sindaci, comprensivo del c.d. ordine di allontanamento e daspo urbano (in realtà un più corretto divieto di accesso);7) altre disposizioni riguardano poi occupazioni arbitrarie di immobili, pubblici esercizi (prevedendo la possibilità di disporre la sospensione facoltativa dell’attività ex articolo 100 Tulps in caso di reiterata inosservanza ad ordinanze sindacali, ordinarie e contingibili ed urgenti di cui agli articoli 50, comma 5 e 7 TUEL), nonché altre modifiche in tema di misure di prevenzione personali e la novellazione dell’articolo 639, comma 4, c.p. per introdurre misure più efficaci contro i c.d. writers.
[2] In relazione a tale modifica si resta disponibile ad una rapida sintesi dell’impatto della novella.
[3][3] La sanzione pecuniaria e la procedura in parola già è applicabile e non necessita di modifica ai regolamenti comunali per le predette aree: “aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze”.