Il consiglio di stato con sentenza 5324/2015 del 27 novembre 2015
ha chiarito che l’ordine di demolizione di opere abusive impartito con condanna dal giudice penale per violazioni alla normativa urbanistico-edilizia non deve essere eseguito dalla pubblica amministrazione ma, al contrario, la caratterizzazione che tale provvedimento riceve dalla sede in cui viene adottato conferma la giurisdizione del giudice ordinario riguardo alla pratica esecuzione dello stesso.
Già precedentemente la giurisprudenza penale della Corte di Cassazione ha affermato la natura autonoma dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza penale di condanna, rilevando l’assenza di norme specifiche che riconducano all’autorità amministrativa l’esecuzione dell’ordine di demolizione emesso dal giudice penale e, dunque, l’assoggettamento della demolizione alla disciplina dell’esecuzione prevista dal Codice di procedura penale.
l’esecuzione d’un provvedimento adottato dal giudice penale non può essere affidato alla pubblica amministrazione, salvo che la legge non disponga altrimenti in modo espresso, l’organo promotore dell’esecuzione, secondo la citata giurisprudenza, va identificato nel Pubblico ministero, con connessa parallela funzione del giudice dell’esecuzione per quanto di specifica competenza.
l’ emissione di un’ordinanza che dia esecuzione al giudicato penale rappresenta di per sé un ipotesi di sconfinamento e di indebito esercizio di competenze riservate alla giurisdizione penale, rischia anche di sovrapporsi ed interferire sull’incidente di esecuzione pendente in sede penale.