QUESITO
Non mi dilungo sul caso concreto, ma dopo diversi accertamenti compiuti anche con il personale del Comune interessato, si è verificato che un’attività di parafarmacia è irregolare. Nel mentre il Comune chiude la parafarmacia abbia ricevuto una nuova segnalazione in cui viene riferito che in quell’esercizio vendono medicinali (addirittura pubblicizzando sconti). Dovendo intervenire potremmo conoscere la vostra opinione sulla normativa applicabile?
Grazie
RISPOSTA
Si premette che per poter dare risposte dettagliate occorrerebbe conoscere tutti i fatti, quindi la risposta in alcuni passaggi dovrà essere necessariamente generica in quanto la base fattuale conoscitiva è incompleta. Comunque sia:
Fatto salvo che il Comune deve adottare tutti i propri poteri in materia di controllo delle attività di commercio sul territorio e del caso deve stroncare con ogni rapidità la protrazione di attività illecitamente intraprese o condotte (con salvezza delle regole procedimentali di cui alla L.241/1990), si deve evidenziare che la vendita di farmaci in parafarmacia è punita a diversi titoli:
- L’art. 3 Legge 8 novembre 1991, n. 362 prescrive che: “1. Chiunque apre una farmacia o ne assume l’esercizio senza la prescritta autorizzazione è punito con l’arresto fino a un mese e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire dieci milioni. 2. Nei casi indicati nel comma 1, l’autorità sanitaria competente ordina l’immediata chiusura della farmacia”. Competenza penale del giudice di pace. Questa norma presuppone che dalla vendita di farmaci in parafarmacia derivi la conclusione che si tratti di una “farmacia abusiva”.
- Se il venditore non è farmacista è applicabile al caso anche l’art. 348 cp.
- Una diversa ipotesi di reato da vagliare (caso per caso e con attenzione legata alla precisa conoscenza del fatto) è quella prevista dall’ art. 147 comma 5 del D.lgs 24/04/2006, n. 219 (5. Chiunque, in violazione dell’articolo 123, comma 1, concede, offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in natura, è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da quattrocento euro a mille euro……). Ciò in quanto nel quesito si parla di sconti.
- Ci sono poi le sanzioni pecuniarie dell’art. 148 del D.lgs 24/04/2006, n. 219 (il comma cambia a seconda del caso che si accerti. Es.: come inquadrare il farmaco; soggetto che effettua la vendita, etc).
- lo stesso D.lgs 219/2006, all’art. 147 prevede altre ipotesi di reato, ma secondo tassatività e tipicità occorre capire di fronte a quale caso ci si trovi per individuare se si possa parlare di altre fattispecie di reato.
In base alle informazioni fornite, non si può essere più dettagliati.
Grazie.
Pino Napolitano