Gaetano Alborino
Pino Napolitano
Come se facessimo una chiacchierata al bar (quindi con il disincanto e la leggerezza del caso), in concomitanza con la legge di conversione 3 ottobre 2025, n. 147 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi, approvato definitivamente dalla Camera dei deputati lo scorso 1 ottobre 2025, abbiamo buttato giù qualche riflessione congiunta sull’ossessione per la patente di guida e la sua sospensione che ha afflitto il nostro legislatore nel corso dell’elaborazione di questo complesso ordito normativo.
Per rendere leggibile la riflessione congiunta, è utile porre le argomentazioni come un dibattito, comunque posto in terza persona, per esigenza di leggibilità.
Osserva Gaetano:
“dopo aver anticipato, ancora prima della sua avvenuta conversione in legge, proprio su questa testata, le modifiche introdotte dal decreto-legge “Terra dei fuochi” alla Parte quarta del Testo Unico dell’ambiente – https://www.passiamo.it/terra-dei-fuochi-importanti-modifiche-in-arrivo-al-testo-unico-dellambiente/ – poi, ancora, nello specifico, la nuova disciplina degli abbandoni di rifiuti da veicoli in sosta o in movimento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto sopra citato – https://www.passiamo.it/abbandoni-di-rifiuti-da-veicoli-in-sosta-o-in-movimento-le-modifiche-e-le-integrazioni-introdotte-dal-decreto-cd-terra-dei-fuochi-al-codice-della-strada-e-al-codice-dellam/ – l’argomento che intendo ora trattare riguarda le modifiche e le (improvvide) integrazioni che sono state apportate nel campo della tracciabilità dei rifiuti.
L’articolo 1, comma 1, lett. f), decreto-legge n. 116/2025, ha modificato l’articolo 258, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, raddoppiando (per le imprese con più di 15 dipendenti) la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nel caso di omessa o incompleta tenuta del registro cronologica di carico e scarico, relativo a rifiuti non pericolosi: il minimo passa da euro 2.000 a 4.000, il massimo da euro 10.000 a 20.000.
La disposizione così novellata stabilisce «Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore».
L’articolo 1, comma 1, lett. f), del citato decreto-legge ha altresì, inserito nell’articolo 258, d.lgs. n. 152/2006, il comma 2-bis, che dispone: «All’accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All’accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi»”.
Osserva Pino:
“anche a voler ritenere la previsione della sospensione della patente, coerente con casi nei quali la condotta di guida non si rileva, non si può omettere di considerare che, il richiamo alla Sezione II, del Capo I, del Titolo VI del Codice della Strada, è completamente errata e gravemente distorsiva. Ricordiamo che la sezione II in trattazione è rubricata alla voce “Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali”. Quindi, occorre domandarsi come si possa pensare ad applicare la procedura di cui all’art. 218 del Codice della Strada (che si trova alla Sezione I, del Capo I, del Titolo VI del Codice della Strada) in questa fattispecie. Una sanzione amministrativa non pecuniaria di natura accessoria, così ci insegna la sistematica giuridica, può riferirsi sia ad una sanzione principale di natura amministrativa che ad una sanzione principale di natura penale. Essendo il Codice della Strada un “sistema sufficientemente organico e compiuto” è del tutto evidente che il rilancio dal codice dell’ambiente al codice della strada, per la fattispecie qui in esame, sarebbe dovuto atterrare nella sezione I, del Capo I, del Titolo VI del D.Lgs 285/1992 e non dove invece l’hanno catapultata. Certo, si potrebbe (con un considerevole sforzo di fantasia) considerare il rimando in trattazione non all’articolo 222, ma alla misura provvisoria considerata dall’articolo 223 (che ha natura amministrativa); tuttavia è abbastanza ragionevole ipotizzare che i difensori di quanti si vedranno ritirare le patenti per queste casistiche (ammesso che qualcuno le ritiri) avranno vita facile nel farle restituire ai propri assistiti”.
Riprende Gaetano:
“c’è anche qualche altra complicazione; i soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico, ai sensi dell’art. 190, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, come riscritto dall’articolo 1, comma 18, del d. lgs. n. 116/2020, sono:
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d. lgs. n. 152/2006, (rispettivamente i rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali; i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali; i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie).
Tutti i sopra citati soggetti economici hanno l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193.
Tali annotazioni sono effettuate:
- Per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- Per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
- Per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
- Per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
Tutti i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico (salvo chi raccoglie e trasporta i rifiuti) svolgono la loro attività economica prescindendo indubbiamente dall’uso di un veicolo.
Dunque, quale il nesso, logico e giuridico, tra la violazione relativa alla omessa tenuta del registro di carico e scarico e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida?
E, vieppiù, se il trasgressore ne fosse privo?
Mistero della fede!
Ancora Pino:
la valutazione che faranno i giudici, al cospetto di questa ipotesi di sospensione della patente, non ci porterà lontano da quella già maturata per altri casi normativamente considerati, per i quali l’uso della patente non è elemento costitutivo di una fattispecie illecita. Anche a voler ammettere che si trovi una procedura (forzata) per applicare la novella, ritornano alla mente i casi nei quali la giurisprudenza ha disposto che dovesse essere restituita la patente al ciclista in stato di ebbrezza alcolica. Non può, infatti, essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a chi abbia commesso un reato in materia di circolazione stradale conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione (Sez 4, 15-10-2021, n. 37548; Sez. U, 29 marzo 2002, n. 2; conf. Cass., Sez. 4, n. 45669 del 16-12-2008; Cass., Sez. 4, n. 36580 del 4-11-2006). Non credo, peraltro, che la locuzione “in ogni caso” sarà utile a immunizzare la norma da censure, quando le condotte di guida nulla avranno avuto a che fare con l’accertamento dell’illecito.
Cambiando il riferimento normativo di partenza, riprende Gaetano:
cosa dire poi dell’omessa o incompleta tenuta del formulario di identificazione dei rifiuti: si applica la sospensione della patente di guida al conducente?
L’articolo 258, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 – come riformulato dal decreto-legge n. 116/2025, dal medesimo articolo 1, comma 1, lett. f) – prevede che la omessa o incompleta tenuta del formulario di identificazione dei rifiuti sia sanzionata:
- con la pena della reclusione da uno a tre anni, in caso di trasporto di rifiuti pericolosi;
- con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro, in caso di trasporto di rifiuti non pericolosi.
Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
L’articolo 258, comma 4-bis (comma aggiunto dal decreto-legge n. 116/2025) prevede che alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
In nessun caso è prevista la sospensione della patente di guida del conducente in caso di trasporto di rifiuti (pericolosi e no) senza il formulario di identificazione dei rifiuti.
Aggiunge Pino:
Non si può fare a meno di sorridere pensando a quanto il Legislatore abbia travisato i casi nei quali fosse opportuno prevedere la sanzione della sospensione della patente ed abbia anche -non in tutti i casi- sbagliato il riferimento normativo. Anche per la confisca in parola avrebbero (forse) potuto fare un richiamo al codice della strada, sottraendo dal codice di procedura penale il sequestro del veicolo. Riflettendo (ma anche giocandoci su) sull’amore nato tra codice dell’ambiente e codice della strada, dopo il “decreto Terra dei Fuochi”, ci si domanda perché non rilanciare un richiamo all’articolo 224 ter del codice della strada (Art. 224-ter
Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato).
Conclude Gaetano:
A questo punto una domanda sorge spontanea
L’articolo 258, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006, dispone: «All’accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All’accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi».
A questo punto una domanda sorge spontanea, come direbbe il noto giornalista Antonio Lubrano: che ci azzecca la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida con l’omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico?
E un’altra ancora.
Laddove, invece, il nesso tra la violazione ambientale relativa alla omessa compilazione del formulario di identificazione di rifiuti e l’uso del veicolo realmente sussiste, perché non è stata disposta la sospensione della patente di guida?



