Abbandoni di rifiuti da veicoli in sosta o in movimento: le modifiche e le integrazioni introdotte dal decreto cd. “Terra dei fuochi” al Codice della strada e al Codice dell’ambiente.

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Il novellato Codice della strada sanziona soltanto gli abbandoni di rifiuti di prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni

L’articolo 7 del decreto-legge n. 116/2025 (decreto cd. “Terra dei fuochi”) apporta modifiche e integrazioni all’articolo 15 e all’articolo 201 del Codice della strada.

Nello specifico, l’articolo 15, comma 1, Codice della strada, nel testo revisionato, stabilisce che è vietato:

“lett. f): fuori dai casi di cui all’articolo 20, insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti”;

“lett. f-bis): fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255-bis e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento”;

Gli articoli 232-bis e 232-ter, d.lgs. n 152/2006 (cd. “Codice dell’ambiente”), ai quali rinvia l’articolo 15, comma 1, lett. f-bis), Codice della strada, fanno rispettivamente riferimento ai rifiuti di prodotti da fumo e ai rifiuti di piccolissime dimensioni(quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare).

Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui sopra – specificate nell’articolo 15, comma 3 e comma 3-bis, Codice della strada – non hanno subito modifiche, per cui:

“3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102”;

“3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 216 ad euro 866”.

Viene aggiunto, infine, il comma 5-quater all’articolo 201, Codice della strada, in materia di notificazioni delle violazioni, che estende all’articolo 15 comma 1, lett. f-bis), le disposizioni di cui all’articolo 201 comma 5-ter del codice della strada che consente la possibilità di non procedere alla contestazione immediata delle violazioni, in tal caso anche utilizzando le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all’interno dei centri abitati.

L’accertamento delle violazionidi cui all’articolo 15, comma 1, lett. f-bis, Codice della strada, mediante sistema di videosorveglianza

L’articolo 7, comma 2, lett. b), decreto-legge n. 116/2025, aggiunge all’articolo 201 del Codice della strada, il comma 5-quater, per cui:

“Le disposizioni del comma 5-ter si applicano altresì per l’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis). A tal fine, possono essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all’interno dei centri abitati”.

Per espressa indicazione dell’articolo 201, comma 5-ter (al quale il comma 5-quater rinvia), è previsto che agli impianti di videosorveglianza non si applichino le disposizioni dell’articolo 45 del Codice della strada.

Pertanto, si ritiene che gli impianti di videosorveglianza non siano soggetti ad approvazione o omologazione (Circolare Ministero dell’Interno 20 dicembre 2024 – Prot. n. 38625).

Tuttavia, l’applicazione delle procedure introdotte dall’articolo 201, comma 5-ter, Codice della strada, è chiaramente subordinata alla emissione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’interno, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, con il quale saranno stabilite le modalità di acquisizione e conservazione delle registrazioni relative alle violazioni accertate.

Gli abbandoni di rifiuti di prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni fuori dai casi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), Codice della strada

Fuori dai casi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), Codice della strada, quando l’abbandono o il deposito riguarda (ancora) rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter, d.lgs. n. 152/2006, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro(articolo 255, comma 1-bis, d.lgs. n. 152/2006).

L’accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all’interno dei centri abitati.

Il Sindaco del comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all’applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria (articolo 255, comma 1-ter, d.lgs. n. 152/2006).

Sia il comma 1-bis, sia il comma 1-ter dell’articolo 255, d.lgs. n. 152/2006, sono stati aggiunti per effetto dell’articolo 1, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 116/2025.

Gli abbandoni di rifiuti(non pericolosi)diversi da quelli di cui all’articolo 232-bis e 232-ter, Codice dell’ambiente

Laddove non trovasse applicazione l’articolo 15, comma 1, lett. f-bis), Codice della strada, ovvero l’articolo 255, comma 1-bis, d.lgs. n. 152/2006, data la tipologia del rifiuto abbandonato, diverso da quello di cui all’articolo 232-bis e 232-ter, d.lgs. n. 152/2006, si applicherebbe la disciplina generale di cui all’articolo 255, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, novellato dal decreto-legge n. 116/2025, per cui:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da millecinquecento a diciottomila euro”.

Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II, Codice della strada.

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