Check-in de visu nelle strutture ricettive: il TAR Lazio boccia la Circolare del Viminale

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Con la sentenza n. 10210/2025, del 27 maggio 2025 il TAR Lazio (Sezione I Ter ha accolto il ricorso presentato dalla Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera (F.A.R.E.), annullando la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. 0038138 del 18.11.2024, che imponeva ai gestori delle strutture ricettive l’obbligo di identificazione “de visu” degli ospiti. (vedi articolo di commento alla circolare).

La circolare oggetto di censura disponeva che tutti i gestori di strutture ricettive – alberghiere ed extralberghiere – dovessero procedere alla verifica fisica dell’identità dei clienti, escludendo di fatto i check-in automatizzati o da remoto, ormai ampiamente utilizzati nel settore extralberghiero, in particolare nelle locazioni brevi.

 Il TAR ha accolto i motivi principali del ricorso, sottolineando tre profili decisivi:

  1. Contrasto con l’art. 109 TULPS e il D.L. n. 201/2011
    La previsione dell’identificazione fisica ripristina un onere soppresso dalla riforma del 2011, ( riduzione degli adempimenti amministrativi disposta con il D.L. n. 201/2011 (“disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”) che ha semplificato gli adempimenti amministrativi per le imprese. L’art. 109 TULPS, come riformato, non prevede più l’identificazione “di persona”, ma solo l’obbligo di comunicazione delle generalità tramite il portale “Alloggiati Web”.
  2. Violazione del principio di proporzionalità
    Il Tribunale ha rilevato che l’identificazione “de visu” non garantisce in sé maggiore sicurezza, poiché non impedisce che un soggetto identificato possa cedere l’alloggio a terzi non controllati. Inoltre, non si comprende perché strumenti digitali (es. verifica da remoto) non possano offrire le stesse garanzie con minore impatto sugli operatori.
  3. Difetto di istruttoria e motivazione
    La misura è stata giustificata con richiami generici a un incremento delle locazioni brevi per il Giubileo 2025 e a una “situazione internazionale difficile”, ma senza supporto oggettivo né dati concreti a sostegno della necessità del provvedimento.

Per gli operatori addetti al controllo, la sentenza chiarisce che non è lecito esigere dai gestori l’identificazione fisica obbligatoria degli ospiti, in assenza di una previsione normativa esplicita. L’atto amministrativo che imponeva tale obbligo è stato annullato in quanto lesivo della libertà d’impresa, sproporzionato e carente di motivazione.

L’identificazione resta comunque obbligatoria, ma potrà avvenire secondo le modalità digitali previste dai decreti ministeriali del 7 gennaio 2013 e del 16 settembre 2021, tramite il portale Alloggiati Web, senza necessità di presenza fisica.

La sentenza 10210/2025 è solo un tassello in un mondo che deve equilibrare le  esigenze di sicurezza pubblica e tutela della libertà d’impresa. In attesa delle prossime mosse le  prassi operative, devono tener  conto della declaratoria di illegittimità della circolare e della riaffermazione del principio di legalità nell’azione amministrativa.

sentenza 10210_27_05_2025

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1 commento

  1. Sicuramente non si innova la legge con una circolare. Su questo non sussistono dubbi.
    Ma possiamo parlare un anno sul fatto che:
    1. la maggior parte di chi accetta “identificazione da remoto” senza operare “de visu” in realtà accetta in anticipo semplicemente la copia di documenti via whatsapp o mail e non certo opera con sistemi di identificazione “sicura”; dunque una bella disparità al contrario rispetto alle strutture ricettive che operano con reception;
    2. Nessuno ha mai preteso che il gestore di appartamenti privati per affitti brevi facesse il cane da guardia dopo aver identificato correttamente l’ospite. Se poi questo fa entrare, dopo, altre persone non è mai stato un problema del gestore.
    Dunque argomentazioni fantasiose

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