La sentenza del giudice di pace, pronunciata ex art. 6 del D.Lgs 150/2011, si appella.

0
250

La sentenza del giudice di pace, pronunciata ex art. 6 del D.Lgs 150/2011, si appella.

Con sentenza n. 7/2020, il Giudice di pace di Castelvetrano accolse l’opposizione proposta da una persona avverso l’ordinanza ingiunzione n. 46 del Comune di Campobello di Mazara, pronunciata nei suoi confronti per il pagamento della somma di Euro 619,20, a titolo di sanzione amministrativa irrogatale per non avere provveduto alla pulizia dalle sterpaglie del fondo di sua proprietà, non recintato e incolto, con alto rischio di incendio; annullamento avvenuto in quanto il giudice aveva rilevato che l’ingiunto aveva provveduto alla messa in sicurezza del fondo prima dell’ingiunzione e subito dopo la notifica del verbale di accertamento. La sentenza è molto discutibile, in quanto appare evidente che la responsabilità ricorre con il momento della consumazione dell’azione o omissione richiesta e non quando il procedimento sanzionatorio sia pervenuto alla sua conclusione. Tuttavia, il Comune non appella la pronuncia. Al contrario insorge contro la sentenza il sanzionato vincitore, non contento in quanto: “In considerazione della condotta processuale delle parti, il Giudice di pace ha disposto la parziale compensazione delle spese, riconoscendo all’opponente soltanto Euro 43,00, pari all’ammontare delle spese vive”.

Nel proporre gravame, tuttavia, l’avvocato di parte sbaglia e propone direttamente ricorso in cassazione, quando avrebbe, al contrario, dovuto proporre apello.

Con sentenza del 27/05/2025, n. 14152, la sezione II della Cassazione statuisce che “la pronuncia che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, instaurato ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. n. 150/2011, inclusa quella del Giudice di pace, è impugnabile con l’appello non essendo soggetta ai limiti ex art. 339, co. 3, cod. proc. civ., poiché, per espressa previsione del comma 12 dello stesso art. 6, a questi giudizi non si applica l’art. 113, comma II, cod. proc. civ., sicché è preclusa una pronuncia secondo equità; in conseguenza, non si applicano le limitazioni alla proposizione dell’appello avverso le sentenze del Giudice di pace come previste al secondo e al terzo comma dell’art. 339 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 – 2, n. 922 del 13/01/2022)”.

Spiega il Collegio che anche nella vigenza dell’art. 23 L. n. 689/1981, in seguito all’abrogazione del tredicesimo e ultimo comma, intervenuta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 e per espressa disposizione dell’undicesimo comma, come modificato dall’art. 99 del D.Lgs. n. 507 del 1999, la sentenza che definiva il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del Giudice di pace, era soggetta al medesimo regime di impugnazione (Cass. Sez. 2, n. 182 del 04/01/2011; Cass. Sez. 2, n. 16471 del 27/07/2011; Cass. Sez. 2, n. 26613 del 22/10/2018). Avverso la sentenza impugnata, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto proporre appello.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso ed impone alla parte ricorrente, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui