L’IDENTIFICAZIONE DEGLI OSPITI DELLE ATTIVITA’ RICETTIVE ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE

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IL Ministero dell’Interno con circolare   del 18/11/2024 ha affrontato  il problema relativo all’identificazione delle persone alloggiate nelle strutture ricettive, extralberghiere,  per le quale vi è l’obbligo d’ identificazione  cosi come previsto dall’articolo 109 del T.U.LL.P.S.

L’articolo  citato al comma 3  prescrive che:   Entro le ventiquattr’ore successive all’arrivo, e comunque entro le sei ore successive all’arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La trasmissione di tali dati, cosi come previsto dall’ultimo periodo del comma 1)  avviene tramite identificazione  ed esibizione dei  documenti.

In un sistema molto più complesso e dinamico rispetto ai tempi della stesura della norma e delle modifiche intervenute negli anni,  va  verificato se  i nuovi sistemi  automatizzati tipo  “ Key boxes” o “self Check in” in uso ad affittacamere e comune a tutte le attività ricettive extralberghiere siano compatibile con la  norma citata.

Le modalità di ricezione della clientela a mezzo del sistema “Key boxes”(1), non prevede la contestuale  presenza dell’ operatore economico e del cliente, i documenti degli ospiti fruitori del servizio di alloggiamento avviene  a mezzo di sistemi informatici  e  l’accesso agli alloggi   avviene  con codici di apertura automatizzati. Tale pratica non da l’affidabilità d’identificazione che la norma prevede a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.  La mancata identificazione degli ospiti ”de visu” segna una grossa vulnerabilità in danno del bene tutelato dalla norma  in esame che è a tutela della collettività  con  la previsione di una sanzione  penale a carico del trasgressore cosi come previsto dall’articolo 17 del citato T.U. In applicazione della   modifica introdotta dall’articolo 19 bis del D.L. n. 113/2018  convertito in legge  132/2018  che ha fornito un’interpretazione autentica sull’obbligo   anche ai contratti di locazione breve inferiore a 30 giorni.

L’applicabilità della sanzione di cui all’articolo 17 T.U.LL.P.S. è stata  già stata  oggetto di  vaglio della Corte Costituzionale che con sentenza n. 262 del 2005,  all’indomani della  sostituzione della sanzione amministrativa alla sanzione penale operata dall’articolo 8  legge n. 135 del 29 marzo 2001, ha riconosciuto la  legittimità della sanzione per l’interesse a tutela della sicurezza pubblica strumento utile a garantire agli organi di polizia una rapida  cognizione dei nominati ospitati per gli adempimenti previsti.

La registrazione prevista dalla normativa si rende ulteriormente efficace anche in relazione a quando previsto dall’articolo 7 del D.lgs 286/1998, norma di carattere generale, per tutte le cessioni di immobili,  che prevede: Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero e apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.

La finalità della norma di cui all’articolo 109 TULPS,  a presidio della conoscibilità dei soggetti occupanti gli immobili sul territorio nazionale, la rende  applicabile anche alla cessione temporanea di immobili tramite la piattaforma “Home Exchance”(2)   che prevede lo scambio di abitazioni tra soggetti privati  ai fini turistici. Le modalità di scambio  del bene  avviene tramite l’inserimento dei dati,  dei soggetti interessati allo scambio del bene, all’interno del sistema del portale senza prevedere una verifica degli stessi  rendendo aggirabile  la norma di riferimento.

La normativa di cui all’articolo 109 T.U.LL..P.S.  è in sostanza da applicarsi a tutte le attività ricettive, quindi, anche a quelle  attività non convenzionali che rendono possibile alloggiamento di persone. È  bene dire che se in un momento storico di allerta per la sicurezza e l’ordine pubblico su scala internazionale, l’applicazione della norma che prevede l’identificazione “de visu” della persona con i relativi documenti, ai fini della  comunicazione alla questura risulta utile allo scopo di tutela e l’ordine e la sicurezza pubblica,  può sembrare in contrasto con  l’evoluzione di digitalizzazione ed informatizzazione  della società attuale, resta il dubbio, in ultimo,  l’applicazione della sanzione penale alle nuove attività potendo configurarsi un’estensione analogica della pena, non previsto nel nostro ordinamento, significando che il governo dovrebbe nuovamente intervenire sulla norma cosi come già fatto per gli affitti brevi (art. 19 bis D.L. 113/2018).

note:

1 sistema Key box come funziona:  dopo aver prenotato si invia, via mail, una copia del proprio documento d’identità a chi affitta l’appartamento o la stanza. Il cliente potrà andare a recuperare le chiavi dell’appartamento direttamente nei “lucchettoni”, keybox spesso attaccate ad inferriate o ringhiere, possibilmente nei pressi dell’alloggio scelto. Basta inserire un codice e la cassettina si apre. Così il cliente può entrare nella stanza senza dover interfacciarsi con nessuno.

2. Home Exchance:  noto anche come scambio di casa, è una forma di alloggio in cui due parti accettano di offrirsi reciprocamente soggiorni in famiglia per un determinato periodo di tempo. Poiché non avviene alcuno scambio monetario, si tratta di una forma di baratto, consumo collaborativo e condivisione. Lo scambio di casa può riguardare qualsiasi tipo di residenza inclusi appartamenti, case, cottage per vacanze, barche o veicoli ricreativi. .

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3 Commenti

  1. In realtà l’art. 7 cit. come l’art.12 DL 59/78 si applica al di fuori dell’art.109 tulps.
    Ergo, la struttura ricettiva (alberghiera e non) fa solo adempimenti alloggiati web 109 tulps e dm 7.1.2013 e succ. mod.
    I gestori di appartamenti privati concessi per affitti brevi fanno ugualmente 109 tulps ma se locazione supera i 30 gg debbono fare eventualmente art.12 cit. salvo che registrazione contratto assorbe tale onere eccezion fatta se ospite straniero perché in tal caso deve fare comunque art.7

  2. Salve,sono istruttore di vigilanza presso il mio comune e nell’adempiere a tale servizio,Vi chiedo.
    Il mio Comune non applica la tassa di soggiorno.Ora,per le strutture presenti sul territorio ci si avvale della piattaforma Alloggiati web.Per gli affitti brevi,il Comune,una volta rilasciato il Cours, come puo’ effettuare una verifica degli alloggiati,cioe’ al di la’ della mera comunicazione alla Questura,attreverso il portale,l’Ente,in questo caso privo di pagamento di tassa di soggiorno,come ha contezza degli alloggiati?
    In sostanza se un soggetto alloggia in una struttura affitti brevi,come l’Ente ne viene a conoscenza,ai fini del controllo cosi’ come previsto dalla circolare MIni Interno ,monitoraggio attivita’ di verifica?
    Lgo.te Pietro Ruggiero

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