Cassazione Civile, Sez. II, ord. n. 12924/2025 – Superamento dei limiti di velocità e distinzione tra approvazione e omologazione degli autovelox

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Con l’ordinanza n. 12924 del 14 maggio 2025, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul dibattuto tema della validità degli accertamenti di violazioni al Codice della Strada per superamento dei limiti di velocità effettuati tramite dispositivi elettronici privi di omologazione ma regolarmente approvati e sottoposti a taratura.

Il cuore della decisione sta nel riaffermare un principio già espresso da Cass. 10505/2024 e ribadito con fermezza: l’approvazione tecnica di un autovelox non è giuridicamente equivalente all’omologazione ministeriale richiesta dagli artt. 45 e 142 C.d.S. e dall’art. 192 del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992).

Secondo la Corte, i due procedimenti hanno natura, finalità e iter amministrativi differenti: l’approvazione attiene alla rispondenza tecnica del dispositivo, mentre l’omologazione certifica la conformità ad un modello specifico autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, costituendo un presupposto normativo inderogabile per la validità degli accertamenti.

La mancanza dell’omologazione comporta, pertanto, l’illegittimità dell’accertamento e l’inutilizzabilità del rilevamento ai fini sanzionatori, anche se l’apparecchiatura sia stata regolarmente tarata e approvata.

La vicenda nasce dall’opposizione a tredici verbali per eccesso di velocità elevati dalla Polizia Municipale, con riferimento ad accertamenti eseguiti mediante autovelox approvato ma non omologato.

Sia il Giudice di pace sia il Tribunale avevano respinto l’opposizione, ritenendo che l’approvazione e la corretta taratura del dispositivo fossero sufficienti a legittimare gli accertamenti.

La Corte di Cassazione, discostandosi dalla sentenza impugnata, ha cassato la decisione di merito accogliendo il primo motivo di ricorso. Ritenendo assorbiti i restanti motivi, ha deciso nel merito ai sensi dell’art. 384, co. 2, c.p.c., con l’annullamento dei verbali impugnati.

Un passaggio particolarmente rilevante dell’ordinanza è la netta presa di distanza dalla circolare n. 995/2025 del Ministero dell’Interno, la quale, sulla base di un parere dell’Avvocatura dello Stato, tende a equiparare approvazione e omologazione.

La Corte ribadisce che le circolari amministrative non hanno valore normativo e non possono incidere sull’interpretazione della legge, specie quando – come in questo caso – il dato normativo è chiaro. Le indicazioni contenute in atti di indirizzo ministeriale possono essere utili per l’azione amministrativa interna, ma non vincolano l’autorità giudiziaria, che resta tenuta a un’interpretazione conforme al dettato delle fonti primarie.

Altro punto centrale dell’ordinanza riguarda la taratura periodica: pur essendo un requisito necessario per la validità delle rilevazioni (come più volte ribadito dalla stessa Cassazione), essa non può surrogare l’omologazione, né sanare la sua assenza. Si tratta di un passaggio che sgombra il campo da possibili equivoci e che segna un chiaro limite giuridico alla difesa degli enti accertatori.

La pronuncia si inserisce in un contesto giurisprudenziale che, dopo un periodo di oscillazioni, pare oggi orientarsi verso un’applicazione rigorosa delle condizioni di legittimità tecnica e normativa degli strumenti elettronici di rilevazione della velocità.

Per gli operatori della strada e gli organi accertatori, l’ordinanza impone una particolare attenzione: l’assenza della specifica omologazione dell’autovelox rende l’accertamento nullo, a prescindere da ogni altra condizione, inclusa l’avvenuta approvazione o la regolare taratura.

Infine, la Corte ha ritenuto opportuno disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, alla luce dell’esistenza di precedenti contrastanti, oggi però superati alla luce di un indirizzo consolidato.

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