L’inosservanza da parte della P.A. nella sistemazione e manutenzione di una strada (così come di ogni suolo pubblico), delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al Giudice Ordinario, sia quanto tenda ad conseguire la condanna ad un facere, sia quando abbia ad oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, bemsì un’attività materiale soggetta al rispetto del principio del neminem ledere.
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con Sentenza, 30-11-2015, n. 5399 ha così evidenziato che: ” Come precisato dalla giurisprudenza l’interesse di ogni cittadino a che l’amministrazione comunale provveda diligentemente alla manutenzione (ed alla custodia) dei beni pubblici e, tra essi, delle strade pubbliche, non è tutelabile né in via amministrativa, né in sede giurisdizionale, fatti salvi gli eventuali casi di azione popolare (che non ricorrono nel casi di specie), fronteggiando esso un mero dovere imposto in capo alla pubblica amministrazione per il vantaggio della collettività nella sua interezza, non soggettivizzata. Detto interesse pertanto non può essere quindi qualificato come interesse legittimo differenziato, bensì come interesse semplice o di fatto rientrante nell’area di ciò che è giuridicamente irrilevante (Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2004, n. 7773). Deve pertanto escludersi l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla diffida degli appellanti tesa ad ottenere la manutenzione ordinaria della strada in questione anche al fine di potere svolgere compiutamente la propria attività lavorativa, non essendo neppure sufficiente al fine di configurare un obbligo di provvedere la presentazione, ancorché periodicamente reiterata, di istanze e diffide e la mancata risposta alle stesse dell’amministrazione; ugualmente l’obbligo di provvedere nel senso invocato dagli appellanti non può scaturire dal fatto che nel passato l’amministrazione abbia effettivamente provveduto alla manutenzione della strada. L’obbligo di provvedere, infatti, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, deve trovare fondamento in un’apposita previsione legislativa ovvero nei principi generali ovvero nella peculiarità del caso di specie e ad esso deve comunque corrispondere una posizione qualificata e differenziata del singolo cittadino richiedente, ipotesi tutte che non ricorrono nel caso di specie (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2015, n. 1182; 25 febbraio 2014, n. 884; sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2545)”.
Qualora dall’inosservanza dell’obbligo di diligente manutenzione di un bene pubblico, nel caso di specie, della strada, derivi la violazione di un diritto soggettivo perfetto e/o un danno (di natura patrimoniale), l’interessato può adire direttamente l’autorità giudiziaria competente “… deducendo il rapporto, esclusivamente bilaterale, instauratosi con l’amministrazione che sia venuta meno, a cagione della condotta colposamente omissiva ad essa ipoteticamente ascrivibile, ad un generico dovere di astensione dal ledere la sfera giuridica di terzi” (Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2004, n. 7773).