Abrogazione del reato di clandestinità e demagogia.

0
28

Fin da quando nel 2011 fu introdotto l’articolo 10 bis (rubricato alla voce: “Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato”) nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.lgs 286/2008) si registrò un unanime coro di commenti negativi su una norma che si palesava per tutti come inutile, se non addirittura controproducente.

In fondo l’articolo 10 bis punisce, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in
violazione delle disposizioni del testo unico o dell’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Pene che, come è noto, non spaventano nessuno e men che mai chi arriva, disperato e senza serie possibilità di essere identificato, sulle nostre coste.

Oggi infiamma la polemica giornalistica sulla opportunità o meno di mantenere questa norma in piedi e ciò accade sull’onda emozionale dei fatti (ancora tutti da capire) della notte di capodanno di Colonia. Fatti che potrebbero essere gravissimi, ma che certo non sarebbero arginati dalla conservazione di una norma qual’è quella posta dal menzionato articolo 10 bis.

Il Parlamento, con la Legge Delega n°64/2014 trovò il coraggio di guardare in faccia la realtà, delegando il Governo -tra l’altro- ad “abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall’articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia”.

Sulla base di una delega tanto precisa, ll Governo, nella ultima versione messa a punto nel percorso di elaborazione del precipuo Decreto Legislativo elabora il seguente testo: “Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo10-bis è abrogato; b)  all’articolo 13, comma 3-septies sono soppresse le seguenti parole: «all’articolo 10 bis o»; c)  all’articolo 13, comma 5, il quarto periodo è soppresso; d)  all’articolo 14-ter, comma 3, il quarto periodo è soppresso; e)  all’articolo 16, comma 1, primo periodo, le parole «ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 10-bis» sono soppresse. f)  All’articolo 16, comma 1 bis, sono soppresse le seguenti parole: «all’articolo 10 bis o» All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la lettera s-bis) è soppressa”.

Nulla di strano né di atipico, quindi.

Tuttavia la demagogia resta un ostacolo per ogni riforma.

In questi giorni un ex ministro dell’interno ha tuonato contro questa ipotesi affermando: “prepariamoci all’invasione“!!!!

Se le invasioni si potessero fermare con la minaccia di una mera ammenda, sarebbe bastato veramente poco nella storia universale ai ricchi imperi dell’antichità, per resistere alle invasioni….

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui