Quesito: intersezione e ripetizione del segnale.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Quesito: Buongiorno, con la presente intendo chiedere delucidazioni sulla corretta interpretazione della disposizione in oggetto, secondo la quale “Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonchè quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione”. Detto obbligo sussiste anche nel caso di intersezione con strada chiusa?
Ringraziandovi anticipatamente per l’attenzione, porgo cordiali saluti.

Risposta: L’articolo 104 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, il quale, al comma 2, dispone che lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione.

L’articolo 3 del codice definisce l’intersezione (a raso, come quella che attiene, si presume, al caso in esame)  come “area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall’una all’altra di esse”. L’articolo 2 del codice, al comma 1 stabilisce che: “Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”.

La risposta al quesito dipende esattamente dalla corretta qualificazione della dedotta “strada chiusa”, ovvero della riconoscibilità di essa come area di circolazione pubblica o meno.

Se si tratti di accesso (sono accessi: a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico; b) le immissioni per veicoli da un’area privata laterale alla strada di uso pubblico) v’è da dire che a norma dell’art. 44 del Reg.Es. “valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all’articolo 3 del codice”. Tuttavia gli accessi devono essere sempre autorizzati,anche se preesistenti alla strada o all’entrata in vigore del D.lgs n°285/1992.

Pertanto, alla luce delle poche informazioni sul caso di specie, si può solo specificare, con salvezza di approfondimenti, che se un accesso è chiusa sul fondo (in un punto non avvistatile dalla strada), esso appare idoneo a generare una intersezione utile a determinare l’imposizione della rinnovazione della prescrizione o del divieto. Di contro, se la chiusura è evidente (sbarra, cancello, passo carrabile, etc) ed è chiaramente avvistabile da chi marci lungo la strada interessata dalla prescrizione, la segnaletica non dovrebbe essere ripetuta.

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