Chiacchiere e tabbacchere e lignamm! Forever. Rigettata la domanda cautelare di sospensione avverso l’Ordinanza n. 89 della Regione Campania..

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Come volevasi ri-dimostrare.

Il Tar Campania Napoli nel solco di quanto già tracciato per le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Campania n.ri 78 e 79, ha rigettato anche la domanda cautelare di sospensione avverso l’Ordinanza n. 89.

Il Decreto n. 2026/2020 del 09/11/2020 ha rilevato che l’intervenuta emanazione del DPCM 4 novembre 2020 non esclude la persistente possibilità, per le Autorità sanitarie regionali e locali, di adottare misure più restrittive in presenza di situazioni sopravvenute (ovvero non considerate nel detto DPCM), o da specificità locali, giustificative del potere di ordinanza contingibile e urgente, in generale previsto dall’art. 32 della L. 833/1978, e, comunque, dall’art. 3 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 e successive modificazioni, richiamati anche nell’ordinanza impugnata.

Continua, il Collegio, osservando che le Ordinanze, e in particolare l’Ordinanza n. 89/2020, successiva al DPCM 4 novembre 2020, trovano fondamento nella aggiornata istruttoria circa l’andamento del contagio su scala regionale e sono, non irragionevolmente, motivate sul rilievo della persistente emergenza sanitaria, sul verificato “effetto moltiplicatore dei contagi connessi a positività nelle fasce in età scolare” e sul prevedibile “impatto sul SSR”, tenuto conto della peculiare densità abitativa del territorio regionale e del deficit di personale sanitario in servizio attivo e, quanto alla idoneità della misura adottata, del riscontrato aumento dei casi di positività al COVID-19 in ambito scolastico, nonché della esigenza di consolidare i risultati di contenimento della pandemia finora conseguiti, stante la verificata efficacia della detta misura a tali fini.

Conferma, così come per le precedenti Ordinanze che la lamentata compromissione degli altri diritti involti non sembra affatto assoluta, purché le attività scolastiche siano effettivamente assicurate con metodiche alternative rispetto alla didattica in presenza, e tenuto conto della non dimostrata impossibilità di contemperare le attività lavorative degli esercenti la potestà genitoriale con l’assistenza familiare nei confronti dei figli minori;

Conclude, poi, che il già rappresentato “effetto moltiplicatore del contagio connesso a casi di positività nelle fasce di età solare” e il prevedibile impatto dello stesso sul SSR, con prospettive anche di “delocalizzazione” dei pazienti, inducono a valutare prevalente l’interesse pubblico al contenimento della diffusione del virus, funzionale a garantire il diritto alla salute di tutti e di ciascuno, rispetto al quale la misura adottata si è dimostrata, finora, utile ed efficiente.

Al 4 dicembre 2020 per la trattazione collegiale.

Si rimanda, come al solito, ai gruppi social per la pubblicazione

Per le puntate precedenti Chiacchiere e tabbacchere e lignamm! e Chiacchiere e tabbacchere e lignamm! Aggiornamenti

 

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