Velox: il Decreto prefettizio fa legge sul senso di marcia.

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Velox: il Decreto prefettizio fa legge sul senso di marcia.

La Suprema Corte (cfr.: Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 09/05/2019, n. 12309), alla fine della storia, ha dato torto al Comune di Macchia d’Isernia, rimarcando che: “In materia di accertamento della violazione di cui all’art. 142 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), ove il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione dell’autovelox lungo un solo senso di marcia, è illegittimo l’accertamento effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul senso di marcia opposto. In tal caso, difettando a monte l’adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo, il verbale di contestazione differita dell’anzidetta violazione deve ritenersi affetto da illegittimità derivata; né, a tal riguardo, a fronte di una precisa indicazione sulle modalità e sul punto di installazione dell’autovelox rinvenibile direttamente nel decreto autorizzativo, può attribuirsi rilevanza ad eventuali note chiarificatrici successivamente approntate dalla competente Pubblica Amministrazione”.

La questione parte da lontano: il Giudice di pace di Isernia, con sentenza depositata in data 24.01.2014, accertata l’illegittima apposizione dell’autovelox sul lato destro della carreggiata, anziché sul lato sinistro, come autorizzato dal decreto prefettizio, accoglieva l’opposizione proposta da un automobilista avverso un processo verbale di contravvenzione elevato a suo carico in ordine alla violazione dell’art. 142 C.d.S. e, per l’effetto, annullava il provvedimento impugnato. Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 120 del 2017, rigettava l’appello proposto dal Comune di Macchia d’Isernia, confermando la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza del Tribunale di Isernia, il Comune di Macchia d’Isernia ha proposto ricorso per cassazione, che –come anticipato- è stato respinto. Come evidenziato dalla Corte (si veda in termini Cass. n. 23726 del 2018), qualora – come verificatosi nella fattispecie – il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione dell’autovelox lungo un solo senso di marcia (che nel caso in esame avrebbe dovuto essere posizionato nella direzione Venafro – Isernia) ed, invece, l’accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul contrapposto senso di marcia, ne consegue che, difettando a monte l’adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo, il relativo verbale di contestazione differita della violazione di cui all’art. 142 C.d.S. debba ritenersi affetto da “illegittimità derivata”, senza che possano assumere rilevanza, al riguardo, eventuali note chiarificatrici successivamente approntate dalla competente P.A., a fronte di una precisa indicazione sulle modalità e sul punto di installazione dell’autovelox rinvenibile direttamente nel decreto autorizzativo. Del resto questo principio si ricava da quanto affermato –sempre dalla Cassazione (cfr. Cass. n. 10206 del 2013)- per il richiamo al D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 (convertito, con modificazioni, nella L. 10 agosto 2002, n. 168); norma che conferisce al prefetto la competenza ad individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità, precisandosi che detta norma non richiede che il provvedimento prefettizio specifichi necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione; argomentando a contrario da tale norma, si desume che se nel decreto prefettizio è contenuto specificamente il riferimento ad un determinato senso di marcia (come accaduto nel caso sottoposto all’esame del giudice di appello), il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento (con contestazione differita) degli agenti stradali intanto potranno ritenersi legittimi se riferiti all’autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro autovelox posizionato sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo.

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